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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35956/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un perito assicurativo aveva proposto più iniziative giudiziarie per ottenere il pagamento dei compensi relativi alle attività svolte nella gestione e definizione di un sinistro stradale. In appello il Tribunale aveva ritenuto improponibile la domanda, qualificando la pluralità di cause come frazionamento abusivo di un medesimo credito, perché fondate sullo stesso rapporto e tali da poter ricadere in un unico giudicato, senza che il creditore avesse allegato un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) insussistenza di un rapporto obbligatorio unitario e applicazione dell'art. 1181 c.c., sostenendo la legittimità di domande separate e l'esistenza di un interesse concreto al rapido soddisfacimento; 2) omessa/insufficiente motivazione sulla contestazione della documentazione prodotta in copia dalla controparte, con rilievo che non sarebbe stata chiesta la verificazione; 3) errore nel ritenere efficace un documento negoziale relativo ai compensi, che sarebbe postumo rispetto alle prestazioni e, comunque, nullo per violazione della normativa antitrust e della disciplina richiamata; 4) violazione dell'art. 19-quaterdecies della L. 172/2017; 5) erronea interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito, ribadendo l'autonomia delle singole obbligazioni e l'assenza di unicità del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, confermando che la domanda era stata correttamente dichiarata improponibile per abuso del processo/frazionamento abusivo del credito, poiché le pretese nascevano dal medesimo rapporto e il ricorrente non aveva allegato un interesse concreto e oggettivamente valutabile alla trattazione separata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la contestazione della conformità delle copie all'originale deve essere chiara e puntuale. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla previsione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento della facoltà del creditore di chiedere un adempimento parziale; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo prevalenti i principi sull'abuso del frazionamento del credito.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto sulla questione principale del frazionamento del credito.

  • L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2 e 3

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità di un eventuale accordo sui compensi per violazione della disciplina antitrust; questione non esaminata nel merito perché assorbita.

  • L. 166/1992

    Richiamata nel terzo motivo; il testo non consente di ricostruire in modo più preciso il ruolo della norma nella decisione.

  • art. 19-quaterdecies L. 172/2017

    Richiamato nel quarto motivo; il motivo è stato assorbito.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    Indicati come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 88 c.p.c.

    Riletto dalla Corte, in continuità con le Sezioni Unite, come norma da interpretare in chiave costituzionalmente orientata per reprimere l'abuso del processo e tutelare il giusto processo e la ragionevole durata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Indicato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La proposizione in separati giudizi di domande aventi ad oggetto diversi crediti è ammissibile solo se i crediti sono effettivamente distinti; quando invece le pretese, pur riferite a un rapporto di durata, sono riconducibili al medesimo fatto costitutivo e al medesimo ambito di giudicato, il frazionamento è consentito solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • L'abuso del processo per frazionamento ingiustificato del credito è sanzionato in rito con il diniego della tutela giurisdizionale, mediante improponibilità o inammissibilità della domanda, senza esame del merito.
  • La valutazione sull'esistenza di un interesse concreto alla trattazione separata è una valutazione in fatto che, se congruamente motivata dal giudice di merito, è difficilmente censurabile in cassazione.
  • La contestazione della conformità di un documento prodotto in copia all'originale deve essere specifica e circostanziata: non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile, occorrendo indicare il documento contestato e gli aspetti di divergenza dall'originale.
  • Quando un motivo di ricorso investe una questione logicamente pregiudicata dal rigetto della censura principale, esso resta assorbito e non richiede autonoma decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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