Cassazione Civile, Ordinanza n. 04886/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare accesso)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 9 aprile 2009 con cui una parte aveva ottenuto l'uso esclusivo, perpetuo e gratuito di un'area comune, con facoltà di recintarla, ma con espressa riserva in favore dell'altra parte del diritto di accedere all'area per controllare e mantenere gli impianti condominiali comuni ivi collocati. Dopo che il titolare dell'uso esclusivo aveva sostituito la serratura del cancello senza consegnare le nuove chiavi, l'altra parte agiva per ottenere la consegna delle chiavi; inizialmente chiedeva anche di far collocare altrove un cane che ostacolava l'accesso. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda di consegna delle chiavi e rigettato la domanda risarcitoria proposta dal convenuto. In cassazione il soccombente proponeva cinque motivi: 1) violazione di norme di diritto e dell'art. 1322 c.c., perché la corte avrebbe creato un'obbligazione di consegna delle chiavi non prevista dal contratto; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese; 3) violazione degli artt. 1362, 1365, 1337 e 1375 c.c., sostenendo che l'interpretazione contrattuale aveva indebitamente imposto una pretesa contraria alla buona fede e che mancava prova dei pregressi accessi; 4) ulteriore deduzione di violazione di una norma contrattuale e di diritto/obbligazione, ma senza specifica indicazione delle norme violate; 5) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato una lettera difensiva da cui emergerebbe che l'altra parte non aveva mai effettuato accessi all'area prima della sostituzione della serratura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il contratto in modo sistematico, combinando la facoltà di chiudere il fondo con il diritto di accesso dell'altra parte, e aveva fatto applicazione del criterio di buona fede; non si trattava di creare ex novo un'obbligazione di consegna delle chiavi, ma di individuare il modo concreto per rendere compatibili i diritti reciproci pattuiti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, poiché la censura di violazione di legge non indicava le norme asseritamente violate né le affermazioni in diritto censurate. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il terzo motivo, nella parte relativa ai pregressi accessi, e il quinto motivo, poiché la decisione d'appello non si fondava su tali accessi e il fatto dedotto non era decisivo; inoltre il richiamo all'art. 115 c.p.c. era fuori luogo, non essendo stata posta a base della decisione alcuna prova non introdotta dalle parti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo sulle spese, perché in presenza di soccombenza reciproca la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che il giudice avesse creato un'obbligazione non pattuita, osservando invece che l'interpretazione aveva solo dato attuazione al regolamento contrattuale convenuto
la parte ricorrente lo invocava per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità richiede la specifica indicazione del canone violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato
utilizzato dalla Corte per confermare l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
invocato nel motivo interpretativo; la Corte non ravvisa violazioni perché l'interpretazione di merito è coerente con il complesso delle pattuizioni
richiamato come criterio di buona fede nell'interpretazione del contratto, per contemperare la facoltà di chiusura con il diritto di accesso
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1375 c.c. per sostenere la contrarietà alla buona fede contrattuale della pretesa avversaria
richiamato dal ricorrente per contestare la correttezza della pretesa di consegna delle chiavi; la Corte valorizza invece la buona fede nell'interpretazione delle clausole
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la deduzione del vizio di violazione di legge deve essere specifica e riferita alle norme asseritamente violate e alle argomentazioni della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il fatto omesso deve essere decisivo; la censura è inammissibile se il fatto non è rilevante rispetto alla ratio decidendi
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
impone la specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni della censura, pena l'inammissibilità
richiamato per affermare il difetto di interesse a dolersi dell'omessa valutazione di pregressi accessi, non rilevanti ai fini della decisione
la sua violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; nel caso concreto la doglianza è infondata
la compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo il divieto di porre spese a carico del totalmente vittorioso
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando un contratto attribuisce a una parte il potere di chiudere o recintare un fondo e all'altra il diritto di accedervi, l'interprete deve ricostruire il regolamento negoziale in modo sistematico e coerente, individuando la soluzione concreta che renda compatibili i diritti reciproci senza trasformare l'interpretazione in creazione di una nuova obbligazione estranea al contratto.
- La denuncia in cassazione di violazione dei canoni ermeneutici richiede la puntuale indicazione della regola interpretativa asseritamente violata e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta in sentenza.
- Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non specifica le norme asseritamente violate; il requisito di specificità impone di confrontarsi con le precise affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto è effettivamente decisivo rispetto alla ratio decidendi; non sussiste interesse alla censura quando il fatto dedotto non è stato posto a base della decisione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
- La regolazione delle spese in caso di soccombenza reciproca appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, purché non vengano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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