Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27480/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Due coniugi avevano affidato verbalmente a un geometra l'incarico di predisporre e presentare il progetto di un piano di lottizzazione relativo a un terreno di loro proprietà, terreno poi promesso in vendita a una società con preliminare che subordinava la convenzione di lottizzazione a un termine di quaranta mesi. I committenti lamentavano che il professionista avesse depositato il progetto con ritardo e che, dopo i rilievi del Comune sulla viabilità, non si fosse attivato con la necessaria diligenza per risolvere i problemi evidenziati, contribuendo così alla perdita dell'operazione e al danno patrimoniale derivante sia dalla risoluzione del preliminare e dalla restituzione di quanto incassato, sia dalla successiva riduzione della volumetria edificatoria dovuta all'adozione del nuovo strumento urbanistico. In appello il professionista aveva ottenuto il rigetto integrale della domanda risarcitoria; i coniugi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto per non aver la Corte d'appello ricostruito il contenuto dell'incarico sulla base del comportamento complessivo delle parti e delle clausole del preliminare; 2) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per non aver ravvisato la negligenza del professionista nella fase successiva al deposito del progetto, in particolare per il ritardo nel riscontro alle osservazioni del Comune e per non aver proposto soluzioni alternative; 3) falsa applicazione dell'art. 2236 c.c., poiché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'attività implicasse problemi tecnici di particolare difficoltà, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sul professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del controricorso del geometra per tardivo deposito. Nel merito, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una diversa interpretazione del rapporto d'opera, senza indicare una concreta violazione dei canoni ermeneutici; inammissibile il secondo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso in radice l'inadempimento del professionista, avendo ritenuto sufficiente e tempestiva la presentazione del progetto e non imputabili al geometra le successive difficoltà derivanti dall'acquisizione di aree di terzi e dal mutamento dello strumento urbanistico; inammissibile il terzo perché costruito su una premessa diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, dato che la Corte d'appello non aveva fondato il rigetto sull'art. 2236 c.c. ma sull'assenza stessa di inadempimento e di nesso causale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore dei controricorrenti costituiti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I criteri di interpretazione del contratto non possono essere invocati in cassazione come mera richiesta di una diversa lettura del rapporto; occorre indicare in modo specifico quale canone sia stato violato e come.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale rileva come criterio di determinazione del contenuto della prestazione e, solo in caso di inesatto adempimento, come parametro di valutazione dell'operato del professionista; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse stato inadempimento.

  • art. 2236 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente perché la decisione impugnata non si era fondata sulla speciale difficoltà tecnica della prestazione, ma sull'assenza di inadempimento e di nesso causale.

  • art. 1218 c.c.

    L'inadempimento è valutato in termini oggettivi come mancata o inesatta esecuzione della prestazione; la colpa assume rilievo soprattutto sul piano dell'esonero da responsabilità per impossibilità sopravvenuta non imputabile.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso è improcedibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le doglianze devono colpire la reale ratio decidendi e non risolversi nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti o del contratto.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo che non critica specificamente la decisione impugnata e non individua l'errore denunciato è un 'non motivo' e quindi inammissibile.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Quando l'appello è deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado, opera la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quale regola sia stata violata e in che modo la sentenza se ne sia discostata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del rapporto.
  • In materia di responsabilità contrattuale del professionista, l'inadempimento va accertato in base al contenuto concreto della prestazione dovuta e alla sua effettiva esecuzione; non basta allegare che il risultato pratico auspicato dal cliente non sia stato raggiunto, se tale risultato dipende da fattori estranei all'incarico.
  • La diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. opera come parametro dell'esatto adempimento, ma la responsabilità contrattuale non si fonda sulla colpa in senso aquiliano: ciò che rileva è la mancata o inesatta attuazione della prestazione dovuta.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se censura una premessa giuridica o fattuale diversa da quella effettiva, è inammissibile.
  • Quando la corte di merito esclude l'inadempimento e il nesso causale, è inconferente dolersi dell'erronea applicazione dell'art. 2236 c.c. o della misura della colpa professionale, poiché il tema della responsabilità si arresta prima.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si traduce in una mera riproposizione del merito o in un 'non motivo' è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.