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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento con cui veniva intimato il pagamento di oltre 204.000 euro per spese di giustizia dovute in forza di una sentenza penale di condanna. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società di riscossione proponeva ricorso principale con quattro motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della giustizia proponevano ricorso incidentale con tre motivi. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della relata di notificazione della sentenza impugnata, pur essendo la sentenza indicata come notificata via PEC; ha inoltre osservato che i ricorsi non erano stati notificati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Pertanto ha ritenuto integrata la sanzione dell'improcedibilità senza esaminare il merito dei motivi e senza scrutinare l'ammissibilità del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.c., rilevando altresì che i ricorsi non erano stati notificati nel termine breve. Ha condannato gli enti ricorrenti in via incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale. Il merito dell'opposizione alla cartella di pagamento non è stato esaminato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne copia autentica con la relata di notificazione; la mancanza di tale documento determina l'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., che precede ogni esame di ammissibilità o di merito.
  • L'improcedibilità del ricorso non viene evitata dal solo fatto che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza: la verifica della procedibilità resta preliminare.
  • Quando il ricorso principale e quello incidentale sono entrambi improcedibili, la Corte non esamina i motivi e può decidere sulle spese secondo la soccombenza tra le parti costituite validamente.
  • La tardiva costituzione del controricorrente impedisce di considerare il suo controricorso e le eventuali memorie ai fini della regolazione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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