Cassazione Penale, Sentenza n. 35221/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza/sentenza che aveva applicato a Brunello una pena concordata (4 anni e 4 mesi e multa) e aveva disposto la confisca della somma di Euro 8.800 e di un immobile intestato alla Tsiarskikh. Brunello deduceva: (1) errori e illogicità nella motivazione della confisca della somma, nonostante la documentazione che ne attesterebbe la lecita provenienza (provento di vendita di un box in Francia); (2) vizio di motivazione nella quantificazione della pena perché il giudice non avrebbe spiegato perché non ha limitato la pena al minimo edittale. La Tsiarskikh deduceva: (1) violazione dell'art. 240-bis c.p. e carenza di prova della riferibilità dell'immobile a Brunello, sostenendo di avere provate disponibilità lecite e di non convivere; (2) mancanza o illogicità della motivazione sui presupposti della confisca, sostenendo che gli elementi indicati non dimostrerebbero convivenza o intestazione fittizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi aspecifici o estranei al perimetro di cassazione (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), confermando che la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) e che il giudice di merito ha fornito argomentazioni congrue circa la sproporzione tra beni e redditi leciti, l'origine dei flussi economici e la fittizia intestazione. Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha ricordato che questioni commisurative e di bilanciamento delle circostanze non sono rimediabili in Cassazione con il mezzo proposto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato tenuto a versare, in via equitativa, Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
reato contestato in primo grado
norma sostanziale in materia di stupefacenti che regge la contestazione penale nei confronti dell'imputato
reato contestato in primo grado
articolo del codice penale richiamato nell'imputazione
confisca del profitto del reato
distinto dalla confisca per sproporzione; la Corte osserva che la confisca operata non è stata disposta in base a questa norma ma secondo l'art. 240-bis
confisca allargata per sproporzione
la Corte conferma l'applicazione della confisca per sproporzione: è sufficiente la dimostrazione della sproporzione tra beni e redditi leciti e la rilevanza di indizi di intestazione fittizia o impiego di proventi illeciti
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limiti della cassazione per motivi attinenti alla quantificazione della pena
limita la ammissibilità in Cassazione di censure concernenti profili commisurativi della pena; ricorsi che sollevano solo questioni di adeguamento della pena ai parametri di cui all'art. 133 c.p. sono inammissibili
criteri di determinazione della pena
richiamato come parametro il rispetto del quale attiene alla valutazione di merito e non alla censura di legittimità quando riguarda commisurazione della pena
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di condanna al versamento in cassa delle ammende
richiama principi sul regime delle ammende e sulle sanzioni pecuniarie accessorie in caso di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. può essere disposta anche se il bene è formalmente intestato a terzi quando risultino elementi che evidenziano sproporzione tra valori posseduti e redditi leciti e indizi di intestazione fittizia; non è sufficiente la sola dichiarazione di provenienza lecita se contrastata da altri elementi probatori
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alle argomentazioni della decisione impugnata; censure aspecifiche che non mostrano il rapporto argomentativo tra decisione e deduzione sono inammissibili
- Questioni attinenti alla commisurazione della pena (bilanciamento delle circostanze, applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.) sono in genere inammissibili in Cassazione ove dedotte come mera criticità dei criteri di merito, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare le prove e i fatti: chiedere una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile; il rimedio va invece valutato con motivi che evidenzino vizi di diritto o carenze logiche puntuali nella motivazione
- La produzione di documenti che dichiarano l'origine lecita di somme o beni deve essere valutata nel contesto dell'intero materiale probatorio; elementi quali sequestri precedenti, flussi finanziari incompatibili e uso di prestanomi possono rendere inattendibili tali dichiarazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →