Sentenza n. 493/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 29 del 1.08.2025, notificata l’8 settembre 2025, nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di un fabbricato agricolo già oggetto di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, che l'opera fosse assistita da un permesso di costruire in sanatoria, mai annullato o revocato, e che pertanto mancasse il presupposto dell'abusività. Ha inoltre sostenuto che, qualora l'ordinanza fosse stata intesa anche come atto di annullamento in autotutela del titolo edilizio, essa sarebbe stata illegittima per violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, in assenza dei presupposti dell'illegittimità originaria, del termine ragionevole, di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico e della ponderazione dell'affidamento del privato. Il ricorrente ha poi contestato nel merito le irregolarità edilizie indicate dal Comune: l'impiego di cemento armato anziché dei materiali descritti nel progetto, la distanza da abitazioni e dalla strada, la mancata acquisizione dei pareri dell'ASP e del Genio Civile, il mancato pagamento degli oneri concessori, l'incidenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale utilizzata per la sanatoria e l'asserito impatto ambientale. Il Comune ha sostenuto la permanenza di diverse difformità, tra cui il superamento dell'altezza massima, la mancata acquisizione del parere del Genio Civile e del parere ASP, il mancato pagamento degli oneri, la violazione delle distanze e l'occupazione parziale di un relitto stradale comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato l'ordinanza di demolizione per eccesso di potere derivante dal difetto dei presupposti. Il Comune aveva avviato nel 2023 un procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, ma, dopo le osservazioni del privato, non lo aveva concluso con un provvedimento espresso. L'ordinanza impugnata non poteva essere qualificata come conclusiva anche di quel procedimento, perché non valutava le osservazioni e non dichiarava espressamente la rimozione del titolo; inoltre introduceva ulteriori criticità emerse da un successivo riesame senza consentire al privato un nuovo contraddittorio. In assenza di un provvedimento espresso di annullamento o revoca, il permesso di costruire doveva considerarsi ancora efficace, sicché mancava il presupposto dell'abusività necessario per adottare l'ordine di demolizione. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché riguardavano un potere amministrativo non ancora compiutamente esercitato. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
termine ragionevole e prevalenza dell'interesse pubblico
Il procedimento di annullamento d'ufficio del titolo edilizio deve essere definito con un provvedimento espresso e motivato, tenendo conto dell'interesse pubblico, dell'affidamento del privato e delle garanzie procedimentali.
compiuta definizione del procedimento avviato con un provvedimento espresso
Il procedimento amministrativo deve essere concluso con un provvedimento espresso; l'inerzia dell'amministrazione non determina la rimozione del titolo edilizio.
divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
Le ulteriori censure sono state assorbite perché investivano un potere amministrativo non ancora compiutamente esercitato.
art. 14 l.r. 16/2016
La norma regionale era stata indicata dal Comune quale base del permesso di costruire in sanatoria e la sua illegittimità costituzionale era stata posta tra le ragioni dell'avvio dell'autotutela, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Richiamato quale disciplina statale corrispondente alla norma regionale utilizzata per il permesso di costruire in sanatoria; la relativa applicazione concreta non è stata esaminata per l'assorbimento delle censure.
Massime di principio
- Un titolo edilizio favorevole, anche se ritenuto illegittimo dall'amministrazione, resta efficace finché non sia rimosso dall'ordinamento mediante un espresso annullamento in autotutela o mediante annullamento giurisdizionale; fino a tale momento non può essere considerato insussistente il presupposto del titolo sulla base del quale irrogare la demolizione per abusività dell'opera.
- L'ordinanza di demolizione non può valere implicitamente anche come conclusione di un procedimento di annullamento d'ufficio precedentemente avviato quando non dichiari espressamente la rimozione del titolo, non valuti le osservazioni dell'interessato e non contenga la motivazione richiesta per l'autotutela.
- Quando, nel corso del riesame di un titolo edilizio, l'amministrazione individua nuove criticità non previamente contestate, deve consentire all'interessato di conoscerle e di interloquire prima dell'adozione dell'atto sfavorevole; l'introduzione diretta di tali elementi nell'ordinanza di demolizione viola il contraddittorio procedimentale e i doveri di buona fede e correttezza.
- L'adozione di un ordine di demolizione presuppone l'accertata abusività dell'opera; tale presupposto non ricorre finché il titolo edilizio che legittima l'intervento sia ancora esistente ed efficace.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →