Cassazione Penale, Ordinanza n. 20741/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per omesso versamento della cauzione impostagli quale misura connessa al procedimento di prevenzione. Dalla motivazione di merito emergeva che il giudice d'appello aveva escluso la tesi difensiva dell'assoluta impossibilità di adempiere, valorizzando l'esiguità della somma, il tempo trascorso, gli ingentissimi proventi dell'associazione criminosa in cui l'imputato era inserito, la mancata richiesta documentata di rateizzazione e l'assenza di prova del quadro reddituale e dell'asserita indigenza. Nel ricorso, le doglianze riproponevano in sostanza le medesime questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e miravano a contestare la valutazione di insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esaminato in modo compiuto e logico le giustificazioni addotte dalla difesa e che non fosse stata dimostrata una condizione di piena e radicale incapacità di adempiere idonea a escludere la sussistenza del fatto. Ha inoltre condiviso l'esclusione della particolare tenuità del fatto, poiché la condotta omissiva si collocava dopo una serie di altri reati anche gravi, sintomatici di una negativa personalità dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell'omesso versamento della cauzione prevista dalla disciplina di prevenzione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile, in ragione della gravità del contesto complessivo e della serialità di precedenti condotte illecite.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di omesso adempimento di un obbligo patrimoniale imposto in sede di prevenzione, la mera allegazione di indigenza non basta a escludere la responsabilità se non è supportata da prova concreta e rigorosa dell'assoluta e radicale incapacità di adempiere.
- La valutazione della sussistenza o meno della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo della condotta, del contesto e dei precedenti dell'agente; può essere esclusa quando il fatto si inserisca in una sequenza di ulteriori condotte delittuose sintomatiche di una spiccata pericolosità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando ripropone doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di rateizzazione, ove prevista e non esercitata, può assumere rilievo nel valutare la non configurabilità di un'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligo contestato.
Come è indicizzato
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