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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23480/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico tra una società esecutrice dei lavori e un Comune. La società, avvalendosi della clausola compromissoria del contratto, aveva promosso arbitrato chiedendo in via principale la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e il risarcimento di numerose voci di danno, tra cui valore venale dell’opera, mancato utile, spese generali, oneri di sicurezza, spese di cantiere e ulteriori pregiudizi, anche in via equitativa; in subordine aveva chiesto la condanna dell’ente ex art. 2041 c.c. Il Comune aveva resistito e, in via riconvenzionale, chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice e il risarcimento del danno. Il collegio arbitrale aveva accolto solo in parte la domanda della società, condannando il Comune al pagamento di una somma modesta e rigettando il resto. La società aveva impugnato il lodo dinanzi alla Corte d’appello, ma l’impugnazione era stata dichiarata inammissibile. Dopo un primo intervento della Cassazione che aveva cassato la precedente decisione di inammissibilità, in sede di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo, ritenendo che i motivi prospettassero solo censure di merito e lacune di motivazione, non consentite nel giudizio di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c. La società ha quindi proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come meramente di merito censure che invece individuavano specificamente le norme di diritto violate e ne criticavano l’applicazione rispetto ai fatti accertati dagli arbitri.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che il giudizio di nullità del lodo arbitrale, nella disciplina applicabile, consente di censurare solo l’erronea applicazione di norme di diritto rispetto agli elementi di fatto accertati dagli arbitri, mentre non è ammessa una critica che si risolva nella contestazione della ricostruzione del fatto, della valutazione delle risultanze istruttorie o di lacune motivazionali. Ha quindi condiviso la valutazione della Corte d’appello, che aveva qualificato come inammissibili le doglianze dell’appellante perché dirette a sollecitare una diversa valutazione della consegna parziale dei lavori, della necessità di una variante in corso d’opera e dei poteri della direzione lavori, ossia questioni di merito e tecniche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    Nel regime applicabile, l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale è limitata ai vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto rispetto agli elementi di fatto accertati dagli arbitri; non è consentito trasformarla in un riesame del merito o in una critica delle lacune motivazionali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge sussiste indipendentemente dalla motivazione del giudice e richiede che il ricorrente prospetti l’erronea interpretazione della norma e indichi specificamente i motivi di cassazione.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con specificità sufficiente a individuare l’errore denunciato.

  • artt. 16, comma 1, e 19, comma 5-bis, L. n. 109/1994

    Richiamati dalla ricorrente come norme che avrebbero imposto una diversa valutazione della responsabilità della stazione appaltante in relazione alla consegna parziale dei lavori e alla mancanza del progetto definitivo.

  • art. 47 del d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assunto che la consegna dei lavori in assenza del progetto definitivo delle opere in cemento armato avrebbe generato responsabilità dell’ente committente.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato in via subordinata dalla società nel giudizio arbitrale come titolo di condanna del Comune per arricchimento senza causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di nullità del lodo arbitrale, il motivo è ammissibile solo se contesta l’erronea applicazione della norma di diritto agli elementi di fatto già accertati dagli arbitri; non è sufficiente lamentare che quei fatti siano stati male valutati o non adeguatamente indagati.
  • La denuncia di nullità del lodo non può essere costruita come critica alle lacune istruttorie o motivazionali, perché tali profili possono assumere rilievo solo se e nella misura in cui conducano a dimostrare l’inosservanza di una regola di diritto rispetto a fatti decisivi accertati.
  • Quando il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura di circostanze tecniche o fattuali, il motivo è inammissibile nel giudizio rescindente e non può condurre alla cassazione del lodo.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario indicare specificamente la norma asseritamente violata e spiegare in che modo il giudice di merito l’abbia male interpretata o applicata rispetto alla fattispecie accertata.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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