Cassazione Civile, Ordinanza n. 18663/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di invalidità o, in subordine, la riduzione di un'iscrizione ipotecaria eseguita dalla banca sui propri cespiti immobiliari in forza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto nei confronti del debitore principale. Deduceva che sul bene del debitore principale era già stata iscritta ipoteca per un valore superiore al debito per circa un terzo e che, quindi, l'ulteriore iscrizione a suo carico sarebbe stata ingiustificata, pregiudizievole e riconducibile a un abuso del diritto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità della creditrice e la illegittimità dell'ulteriore iscrizione ipotecaria, senza considerare l'eccedenza della garanzia già ottenuta sul bene del debitore principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era limitata ad affermare che l'iscrizione ipotecaria in eccesso non integra di per sé responsabilità, ma aveva soprattutto valorizzato la natura solidale dell'obbligazione passiva e la conseguente facoltà del creditore di agire per l'intero nei confronti di tutti i condebitori, incluso il fideiussore. Inoltre, la Corte territoriale aveva evidenziato che il ricorrente non aveva indicato né il credito garantito dall'ipoteca né il valore del bene ipotecato, sicché mancavano i dati necessari per valutare l'eventuale riduzione della garanzia. Non essendovi controricorsi, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa responsabilità aquiliana della creditrice, ma non ritenuto decisivo perché la censura non superava la ratio della decisione impugnata
la Corte richiama il principio secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. presuppone l'accertata inesistenza del diritto azionato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., 29/09/1999, n. 10771
precedente richiamato a sostegno dell'idea che l'iscrizione ipotecaria in eccesso non sia di per sé fonte di responsabilità
Cass., 30/07/2010, n. 17902
richiamata come conferma del medesimo orientamento
Cass., 15/11/2016, n. 23271
richiamata per affermare che la responsabilità ex art. 96, comma 2, c.p.c. sussiste solo in caso di accertata inesistenza del diritto
Cass., 05/04/2016, n. 6533
richiamata dal ricorrente e menzionata dalla Corte nel medesimo contesto dell'art. 96, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- In presenza di obbligazione passiva solidale, il creditore può agire per l'intero contro ciascun condebitore o garante, sicché la preesistenza di una garanzia reale su un bene del debitore principale non esclude, di per sé, la possibilità di iscrivere ipoteca anche su beni del fideiussore.
- La mera allegazione di un'iscrizione ipotecaria eccedente, senza la specifica indicazione del credito garantito e del valore del bene gravato, non consente di valutare la domanda di riduzione della garanzia.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. richiede l'accertata inesistenza del diritto fatto valere, non essendo sufficiente la sola contestazione dell'opportunità o proporzionalità dell'iniziativa esecutiva o cautelare.
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