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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18663/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di invalidità o, in subordine, la riduzione di un'iscrizione ipotecaria eseguita dalla banca sui propri cespiti immobiliari in forza di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ottenuto nei confronti del debitore principale. Deduceva che sul bene del debitore principale era già stata iscritta ipoteca per un valore superiore al debito per circa un terzo e che, quindi, l'ulteriore iscrizione a suo carico sarebbe stata ingiustificata, pregiudizievole e riconducibile a un abuso del diritto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità della creditrice e la illegittimità dell'ulteriore iscrizione ipotecaria, senza considerare l'eccedenza della garanzia già ottenuta sul bene del debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era limitata ad affermare che l'iscrizione ipotecaria in eccesso non integra di per sé responsabilità, ma aveva soprattutto valorizzato la natura solidale dell'obbligazione passiva e la conseguente facoltà del creditore di agire per l'intero nei confronti di tutti i condebitori, incluso il fideiussore. Inoltre, la Corte territoriale aveva evidenziato che il ricorrente non aveva indicato né il credito garantito dall'ipoteca né il valore del bene ipotecato, sicché mancavano i dati necessari per valutare l'eventuale riduzione della garanzia. Non essendovi controricorsi, la Corte non ha provveduto sulle spese e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare la pretesa responsabilità aquiliana della creditrice, ma non ritenuto decisivo perché la censura non superava la ratio della decisione impugnata

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. presuppone l'accertata inesistenza del diritto azionato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., 29/09/1999, n. 10771

    precedente richiamato a sostegno dell'idea che l'iscrizione ipotecaria in eccesso non sia di per sé fonte di responsabilità

  • Cass., 30/07/2010, n. 17902

    richiamata come conferma del medesimo orientamento

  • Cass., 15/11/2016, n. 23271

    richiamata per affermare che la responsabilità ex art. 96, comma 2, c.p.c. sussiste solo in caso di accertata inesistenza del diritto

  • Cass., 05/04/2016, n. 6533

    richiamata dal ricorrente e menzionata dalla Corte nel medesimo contesto dell'art. 96, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • In presenza di obbligazione passiva solidale, il creditore può agire per l'intero contro ciascun condebitore o garante, sicché la preesistenza di una garanzia reale su un bene del debitore principale non esclude, di per sé, la possibilità di iscrivere ipoteca anche su beni del fideiussore.
  • La mera allegazione di un'iscrizione ipotecaria eccedente, senza la specifica indicazione del credito garantito e del valore del bene gravato, non consente di valutare la domanda di riduzione della garanzia.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. richiede l'accertata inesistenza del diritto fatto valere, non essendo sufficiente la sola contestazione dell'opportunità o proporzionalità dell'iniziativa esecutiva o cautelare.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliTitolo esecutivoImpugnazioniInadempimento
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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