Cassazione Civile, Ordinanza n. 03900/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società subappaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo relativo a lavori eseguiti in un appalto pubblico affidato alla controparte da una stazione appaltante. L'appaltatore principale aveva proposto opposizione e, dopo alterne vicende processuali, la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo nullo il contratto di subappalto perché stipulato senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante, in applicazione della disciplina sul subappalto nei lavori pubblici e della normativa antimafia. Nel ricorso per cassazione la società subappaltatrice ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello avversario; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 21 l. n. 646/1982 e dell'art. 118 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che il subappalto era stato autorizzato dalla committente, che comunque non richiedeva autorizzazione perché di importo inferiore alle soglie rilevanti, e che la disciplina del d.p.r. n. 252/1998 escludeva ulteriori formalità. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa all'omessa pronuncia su eccezioni di rito, oltre che privo di autosufficienza, e ha rigettato il secondo motivo affermando che il subappalto in mancanza di preventiva autorizzazione della stazione appaltante è nullo per contrasto con norma imperativa; ha inoltre chiarito che le soglie previste dall'art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 sono alternative e che, nel caso concreto, l'importo superava comunque quella fissa di 100.000 euro. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società subappaltatrice. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sulla pretesa inammissibilità dell'appello, ritenendo che la Corte territoriale avesse implicitamente respinto l'eccezione con l'accoglimento del motivo di gravame, e ha comunque rilevato la carenza di specificità e autosufficienza del motivo. Ha poi confermato la nullità del subappalto stipulato senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante, affermando che la disciplina antimafia e quella sugli appalti pubblici impongono tale autorizzazione e che, nel caso concreto, non era superabile il rilievo della soglia economica invocata dalla ricorrente perché l'importo superava i 100.000 euro, soglia autonoma e alternativa rispetto al parametro percentuale del 2%. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ma la censura è stata respinta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione d'appello conteneva una statuizione implicita di rigetto dell'eccezione processuale.
l'omessa pronuncia rileva solo per domande di merito e non per eccezioni pregiudiziali di rito.
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata nei termini sopra indicati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina del subappalto pubblico.
art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646
vieta il subappalto di opere pubbliche senza autorizzazione dell'amministrazione committente; la violazione comporta nullità del subappalto per contrasto con norma imperativa.
il subappalto concluso in violazione del divieto di cui all'art. 21 l. n. 646/1982 è nullo per contrasto con norma imperativa.
art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
ai fini del subappalto le soglie del 2% e di 100.000 euro sono alternative; il superamento anche di una sola di esse fa scattare la disciplina del subappalto.
art. 253 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
il codice degli appalti si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo la sua entrata in vigore; nel caso concreto la data del bando non era chiarita.
art. 1 d.p.r. 13 giugno 1998, n. 252
la soglia di esenzione dalla certificazione antimafia non incide sulla necessità dell'autorizzazione preventiva al subappalto prevista dalla disciplina applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriormente dovuto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia rilevante ai fini della nullità della sentenza presuppone la mancata decisione su una domanda di merito; non ricorre, invece, quando il giudice abbia reso una statuizione implicita incompatibile con l'eccezione o con il motivo non espressamente esaminato, soprattutto se si tratta di eccezioni di rito.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello, il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto del motivo di gravame e spiegare perché esso fosse conforme all'art. 342 c.p.c.; il rinvio generico agli atti di merito non soddisfa il principio di autosufficienza.
- Nei lavori pubblici, il subappalto stipulato senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante è nullo per contrasto con norma imperativa; il subappaltatore non può fondare la propria pretesa di pagamento su un contratto concluso in violazione del divieto.
- Ai fini della disciplina del subappalto prevista dall'art. 118, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, le soglie del 2% dell'importo delle prestazioni affidate e di 100.000 euro operano in modo alternativo: il superamento di una sola è sufficiente a far scattare la qualificazione del contratto come subappalto soggetto alla relativa disciplina.
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