Cassazione Penale, Sentenza n. 27413/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando la mancata prova dell'elemento soggettivo doloso necessario per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sosteneva che le scritture contabili fossero state sottratte in seguito al furto della sua autovettura, circostanza da lui denunciata, e richiamava l'assoluzione nel processo per simulazione di reato come elemento che dimostrerebbe l'assenza di volontà dolosa, affermando al più una condotta colposa per negligenza nella custodia della documentazione societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse, in gran parte, rimesso a questioni di merito e fattuali non sindacabili in sede di legittimità, oltre che generico e assertivo. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa la volontà specifica del ricorrente di sottrarre/occultare la contabilità (evidenziata dall'insieme delle denunce e delle versioni contrastanti), e ha escluso che l'assoluzione nel procedimento per simulazione di reato possa automaticamente annullare la valutazione del dolo nel processo fallimentare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, lett. b), legge fallimentare
art. 216, comma primo, lett. b)
La sottrazione o l'omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie autonoma di bancarotta fraudolenta documentale, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la Corte ha valutato che nel caso ricorrente sussistessero elementi indiziari idonei a dimostrare tale volontà specifica.
art. 367 cod. pen. (simulazione di reato)
La sentenza rileva che l'assoluzione per simulazione di reato in altro procedimento non determina automaticamente l'inefficacia delle valutazioni sul dolo nel processo per bancarotta, specie se la deduzione difensiva è generica e rivolta a questioni di fatto.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16 d.l. n. 228/2021 (conv. legge n. 15/2022)
Regime del trattamento cartolare dei procedimenti: la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza fisica del difensore in udienza e ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, perché il processo è trattato per iscritto.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per irrogare la sanzione a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina valutazioni di fatto o prove a meno che non sussistano vizi di motivazione manifestamente illogici: i motivi meramente denegatori o assertivi sono inammissibili
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale va distintamente valutato il dolo specifico richiesto per la sottrazione/occultamento delle scritture rispetto al dolo generico della tenuta irregolare; elementi oggettivi ripetuti (es. più denunce contrastanti, mancata consegna dei libri alla curatela) possono legittimare la convinzione del dolo specifico
- L'assoluzione in un procedimento diverso (es. simulazione di reato relativa alla denuncia di furto) non determina automaticamente l'inesistenza del dolo in un processo fallimentare; bisogna valutare la rilevanza probatoria concreta di tale assoluzione rispetto alle contestazioni in ambito fallimentare
- Le censure di legittimità incentrate su ricostruzioni alternative dei fatti o sulla mera contrapposizione a valutazioni probatorie dei giudici del merito sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Quando il procedimento è trattato "cartolarmente" la mancata presenza fisica del difensore non costituisce di per sé motivo di rinvio o di invalidità dell'udienza
- La proposizione di ricorso infondato o manifestamente generico può comportare non solo la condanna alle spese processuali, ma anche sanzioni a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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