Cassazione Civile, Ordinanza n. 16817/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di forniture di materiale edile. Il debitore aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando anche il credito nel merito. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarando competente un diverso tribunale e revocando il decreto ingiuntivo. La società creditrice aveva quindi proposto appello sostenendo che la decisione di primo grado non fosse una mera pronuncia sulla competenza, ma avesse anche affrontato profili di merito sulla consegna della merce e sulla documentazione di trasporto; lamentava perciò che la Corte d'appello avesse errato nel dichiarare l'impugnazione inammissibile, ritenendo necessario il regolamento di competenza. Con il terzo motivo censurava inoltre la statuizione sulle spese. Con un quarto motivo deduceva la nullità della sentenza di primo grado per mancanza della data di deliberazione, assumendola elemento essenziale ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, poiché la sentenza di primo grado aveva deciso solo sulla competenza territoriale, senza pronunciare sul merito: contro una decisione di questo tipo il mezzo di impugnazione è esclusivamente il regolamento necessario di competenza, non l'appello. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza di primo grado per omissione della data di deliberazione, qualificando tale mancanza come mero errore materiale emendabile e non come vizio invalidante. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in alternativa al foro del debitore o al forum destinatae solutionis
richiamato ai fini dell'individuazione del luogo di adempimento e quindi della competenza territoriale
il regolamento necessario di competenza è indicato come unico mezzo di impugnazione contro le sentenze che decidono soltanto sulla competenza
menzionato come eccezione per le sentenze del giudice di pace
richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite
richiamato nel terzo motivo in tema di spese di lite
art. 132, secondo comma, n. 5, c.p.c.
la mancata indicazione della data di deliberazione non integra nullità della sentenza
la mancanza o l'erronea indicazione della data di deliberazione è trattata come errore materiale emendabile
la causa è stata avviata alla trattazione camerale secondo il rito camerale semplificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La sentenza che decide esclusivamente sulla competenza, anche se affronta questioni preliminari di merito solo per individuare il giudice competente, non contiene una pronuncia sul merito ed è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza.
- Le valutazioni circa il luogo di consegna della merce o la liquidità del credito, quando servono solo a stabilire il criterio di collegamento territoriale, non trasformano la decisione in una sentenza di merito appellabile.
- La sentenza declinatoria della competenza produce soltanto giudicato formale e non impedisce al giudice dichiarato competente di esaminare nuovamente le questioni di diritto sostanziale ai fini della decisione sul merito.
- La mancanza della data di deliberazione nella sentenza non determina nullità, perché tale omissione integra un errore materiale correggibile con gli strumenti di correzione degli errori materiali.
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