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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47526/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto l'appello contro il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente per fatti riferibili all'art. 648 ter (come indicato nel provvedimento). La doglianza principale era violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'attualità delle esigenze cautelari: la difesa sosteneva che non fossero indicati elementi che giustificassero la permanenza della custodia, soprattutto alla luce del tempo trascorso e del comportamento tenuto dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione sulla persistenza e gravità delle esigenze cautelari e abbia evidenziato come l'unico elemento di novità fosse la sopravvenuta condanna a 9 anni e 6 mesi, confermativa del quadro di pericolosità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter c.p.

    menzionato come "art. 648 ter.1 cod. pen." nel testo

    La norma delimita le ipotesi di reato in contestazione; nella decisione della Cassazione non è stata oggetto di ultradecisa interpretazione sostanziale, ma costituisce il riferimento per le accuse che giustificano la misura cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di pronunciare una sanzione pecuniaria (ammenda) nei confronti del ricorrente quando il gravame è infondato o ha profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità; applicata per irrogare la somma di euro 3.000

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che regola gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; richiamata per gli obblighi formali di trasmissione/annotazione

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della condanna pecuniaria per l'inammissibilità: richiamata a supporto della possibilità di irrogare l'ammenda

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento idoneo a far venire meno le esigenze cautelari: occorrono fatti nuovi e specifici che incidano sul giudizio di pericolosità o rischio di inquinamento probatorio
  • In sede di riesame e cassazione il richiedente deve indicare con chiarezza e precisione elementi di novità (comportamentali, processuali o di fatto) che giustifichino la revoca o la sostituzione della misura; argomentazioni generiche o basate solo sul tempo trascorso sono frequentemente ritenute inadeguate
  • Una sopravvenuta condanna o altri provvedimenti giudiziari peggiorativi rafforzano la persistenza delle esigenze cautelari e possono giustificare il rigetto delle richieste difensive
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), per cui il difensore deve valutare il rischio di condanna pecuniaria quando il motivo non appare fondato
  • Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale che la motivazione del giudice di merito indichi gli elementi concreti che giustificano la misura; in caso di motivazione adeguata, la Cassazione limita l'esame all'eventuale vizio manifesto

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