Cassazione Civile, Ordinanza n. 25532/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di un'azienda ospedaliera, inquadrati come operatori tecnici livello B e addetti alla guida di ambulanza, avevano agito chiedendo il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello BS del CCNL Sanità pubblica e il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte. Il tribunale aveva respinto la domanda, mentre la corte d'appello aveva accolto il gravame dei lavoratori, ritenendo che le mansioni concretamente svolte fossero riconducibili al profilo di operatore tecnico specializzato, figura esemplificativa comprendente l'autista di autoambulanza, e aveva quindi riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente, nei limiti della prescrizione quinquennale. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 52 e 35 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che nel pubblico impiego l'esercizio di mansioni superiori può dare luogo solo alle differenze economiche e non all'inquadramento superiore, e che la corte d'appello aveva disposto proprio tale inquadramento; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché i lavoratori non avevano chiesto il riconoscimento formale del superiore inquadramento; (3) violazione del CCNL e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., per avere la corte interpretato erroneamente la declaratoria del livello BS e sovrapposto la figura dell'autista di ambulanza al profilo superiore senza valorizzare requisiti di accesso e contenuto delle mansioni; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto pacifiche circostanze di fatto e dato rilievo a prove testimoniali che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto condurre a una diversa ricostruzione delle mansioni effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata non aveva disposto un vero e proprio inquadramento formale nel livello BS, ma aveva riconosciuto la corrispondenza delle mansioni svolte a quel profilo solo ai fini della liquidazione delle differenze retributive; pertanto non vi era violazione della disciplina del pubblico impiego né ultrapetizione. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione del CCNL compiuta dalla corte d'appello: nella declaratoria del livello BS l'autista di autoambulanza è figura esemplificativa dell'operatore tecnico specializzato, e nell'interpretazione del contratto collettivo occorre considerare in modo coordinato tutti i criteri ermeneutici, dando rilievo centrale ai profili professionali specifici. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo giudizio di merito sulle prove, precluso in cassazione. Le spese sono state compensate in ragione dell'adesione dei controricorrenti ai primi due motivi e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
nel pubblico impiego le mansioni superiori non comportano il riconoscimento dell'inquadramento superiore, ma solo il trattamento economico corrispondente, nei limiti consentiti dalla disciplina speciale
richiamato insieme all'art. 52 a sostegno della disciplina del pubblico impiego sull'accesso e sull'inquadramento
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di accesso al pubblico impiego, senza incidere sul caso concreto perché non era stata disposta una nuova assunzione o un formale inquadramento
art. 28 CCNL comparto Sanità 1998-2001
richiamato nel ricorso come fonte contrattuale applicabile alla classificazione del personale
art. 17 CCNL comparto Sanità 1998-2001
richiamato nel ricorso come fonte contrattuale applicabile alla classificazione del personale
CCNL comparto Sanità 1998-2001
l'allegato 1 definisce la categoria BS e include l'operatore tecnico specializzato; tra le figure esemplificative figura l'autista di autoambulanza
non è violato quando il giudice riconosce il diritto alle differenze retributive sulla base delle mansioni superiori senza attribuire un inquadramento formale non domandato
nell'interpretazione del contratto collettivo occorre applicare i criteri ermeneutici in modo coordinato e non isolato, valorizzando il testo complessivo e le figure professionali considerate
non consente in cassazione di ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio
la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura in sede di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi primo, secondo e terzo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione/omesso esame, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché tendeva a rivalutare il fatto
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori può legittimare il solo pagamento delle differenze retributive senza determinare un formale inquadramento nella qualifica superiore, se il dispositivo della decisione si limita all'accertamento del diritto economico.
- La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice attribuisce una tutela economica coerente con la domanda di differenze retributive, senza pronunciare sul formale avanzamento di carriera non richiesto.
- Nell'interpretazione di un contratto collettivo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. vanno applicati in modo coordinato e circolare, considerando sia il dato letterale sia il sistema complessivo delle clausole e delle figure professionali disciplinate.
- Ai fini della classificazione del personale, rilievo preminente assumono i profili professionali specifici previsti dalla contrattazione collettiva; le declaratorie astratte di categoria servono soprattutto per ricondurre a sistema figure atipiche o nuove.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi del sindacato di legittimità.
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