Sentenza n. 4179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che, pur accogliendo il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro relativa alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, aveva compensato le spese del giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alla compensazione delle spese di lite, chiedendone la riforma e la condanna del Ministero alla rifusione delle spese del primo grado e dell’appello. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., degli artt. 20 e 22 del Codice dell’amministrazione digitale, della determina AGID n. 407 del 9 settembre 2020, dell’art. 26 c.p.a. e degli artt. 91, 92, 93 e 96 c.p.c., oltre a motivazione incongrua e perplessa. Secondo l’appellante, il TAR non avrebbe considerato che erano stati depositati i file nativi digitali della sentenza e del certificato di passaggio in giudicato, aventi efficacia di pubblica fede, né che la certificazione di conformità del titolo era stata inserita nella relata allegata alla notificazione via PEC. Ha inoltre contestato che la regolarizzazione postuma della documentazione potesse giustificare la compensazione delle spese, evidenziando l’assenza di conseguenze pregiudizievoli e la sproporzione tra tale condotta processuale e la mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle sentenze di condanna relative alla Carta del docente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha ricordato che, nel processo amministrativo, la regola generale è la condanna della parte soccombente alle spese ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c.; la compensazione costituisce un’eccezione e richiede una motivazione specifica e rafforzata. Pur riconoscendo che le ragioni poste dal TAR a fondamento della compensazione erano astrattamente idonee a motivare una deroga alla soccombenza, il Collegio ha ritenuto che, nel caso concreto, la compensazione fosse abnorme, perché fondata sulla dilatazione dei tempi derivante dalla regolarizzazione documentale, circostanza non comparabile con la pervicace mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza di condanna ormai definitiva. Il Ministero aveva così costretto la docente a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere somme già riconosciute. Richiamando precedenti della stessa Sezione relativi alla Carta del docente, il Consiglio di Stato ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in € 800,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre spese generali e accessori di legge, con analoga distrazione.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dall’appellante tra le norme asseritamente violate in relazione alla documentazione informatica prodotta nel giudizio di ottemperanza.
artt. 20 e 22 d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
L’appellante ha sostenuto che i file nativi digitali della sentenza e del certificato di passaggio in giudicato avessero piena efficacia probatoria e di pubblica fede e che la certificazione di conformità fosse stata validamente inserita nella relata di notificazione via PEC.
Stabilisce il riferimento, nel processo amministrativo, al criterio della soccombenza nella regolazione delle spese. La deroga mediante compensazione richiede una motivazione specifica e non può tradursi in una statuizione abnorme.
Richiamato dall’art. 26 c.p.a., esprime il principio generale della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
È richiamato tra le disposizioni dedotte dall’appellante in materia di compensazione delle spese.
Rileva per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
È richiamato tra le disposizioni dedotte dall’appellante, senza che il giudice ne faccia applicazione ai fini della decisione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente al giudice di motivare la decisione anche mediante rinvio a precedenti conformi, purché il richiamo sia idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima una motivazione sintetica fondata sul riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.
Impone il rispetto dell’obbligo di sintesi, valorizzato dal Collegio nel motivare mediante richiamo integrale a precedenti conformi.
Nel quadro richiamato dal giudice, la condanna del soccombente costituisce la regola, mentre la compensazione è un’eccezione soggetta a motivazione rafforzata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente il criterio della soccombenza; la compensazione costituisce una deroga e deve essere sorretta da una motivazione specifica e rafforzata.
- Il giudice può compensare le spese in presenza di ragioni legate alla condotta processuale della parte vittoriosa, ma tale potere discrezionale non può essere esercitato in modo abnorme né può condurre, sostanzialmente, a porre il costo del giudizio a carico della parte che ha ottenuto tutela.
- La compensazione è illegittima quando il motivo addotto, quale una limitata regolarizzazione documentale o una modesta dilatazione dei tempi processuali senza conseguenze pregiudizievoli, è manifestamente sproporzionato rispetto alla condotta dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza definitiva, costringendo il privato a promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una condanna definitiva al pagamento di somme già riconosciute, la mancata esecuzione dell’amministrazione costituisce elemento rilevante ai fini della regolazione delle spese e giustifica, in presenza della soccombenza dell’amministrazione, la condanna alla loro rifusione.
- Ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., la motivazione della sentenza può essere resa mediante richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare il fondamento in fatto e in diritto della decisione e sia coerente con l’obbligo di sintesi processuale.
- Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo sulle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle spese oggetto di impugnazione e tale circostanza può essere considerata nella liquidazione delle spese dell’appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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