Sentenza n. 560/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3901/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3901/2024, recante condanna all'accredito di complessivi € 2.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3901/2024 aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e il Ministero aveva omesso di adempiere anche dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Sono stati chiesti l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l'ulteriore inottemperanza, la nomina quale commissario ad acta del dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o di un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità di mora può essere stabilita per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 55
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La norma è richiamata per la successiva liquidazione delle spese e del compenso del commissario ad acta, anche con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 56
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La norma disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso del commissario deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione e sono inutilmente decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per l'ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta appartenente all'amministrazione obbligata o da essa individuato, purché munito delle adeguate competenze tecniche.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in caso di ritardata esecuzione di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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