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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32978/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il criterio di giudizio applicato dal Tribunale di sorveglianza e manifestamente infondate, o comunque volte a sollecitare una diversa lettura dei dati processuali, le doglianze proposte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato alla pena di quattro anni di reclusione per furto aggravato commesso il 16 dicembre 2016, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in ragione delle condizioni di salute, aveva concesso la detenzione domiciliare presso l'abitazione in cui viveva da solo, con autorizzazione a uscite quotidiane per indispensabili esigenze di vita. Il Tribunale aveva fondato il diniego della misura più ampia sulla pericolosità soggettiva desunta dai numerosi precedenti penali, da una condanna non definitiva per evasione commessa nel 2021, dall'assenza di revisione critica rispetto alle condotte criminose pregresse e dalla mancata prospettazione di un progetto risocializzante, ritenendo inoltre che la sua attuazione fosse condizionata dallo stato patologico. Con tre motivi di ricorso e una memoria, il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse apoditticamente ritenuto le condizioni di salute ostative all'affidamento in prova, omettendo di considerare che l'assenza di autocritica sarebbe stata sintomatica del documentato decadimento cognitivo medio-grave e trascurando l'idoneità dell'affidamento in prova a soddisfare le esigenze assistenziali. La Corte ha rilevato che il ricorrente non contestava l'assenza di un progetto risocializzante fondato su attività lavorativa o di volontariato, ritenuto elemento essenziale per gli scopi rieducativi della misura, e che l'asserita inesigibilità della revisione critica per ragioni psichiche costituiva un'affermazione meramente assertiva, diretta a ottenere una nuova valutazione di merito. Anche la censura sull'inadeguatezza della detenzione domiciliare non si confrontava con gli indicatori di persistente pericolosità, con l'assenza di revisione critica e con la mancanza di un progetto trattamentale individuati dal Tribunale come ostativi all'affidamento in prova.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La decisione riguarda l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, valutato alla luce della pericolosità soggettiva, della revisione critica e della presenza di un progetto risocializzante.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    La detenzione domiciliare è stata concessa dal Tribunale di sorveglianza in ragione delle condizioni di salute e dell'età del condannato; la Corte non ne ha messo in discussione l'applicazione.

  • art. 624 c.p.

    Il reato di furto aggravato costituisce il titolo della pena detentiva oggetto della richiesta di affidamento in prova.

  • art. 385 c.p.

    Una condanna non definitiva per evasione commessa nel 2021 è stata considerata dal Tribunale quale indicatore della pericolosità soggettiva.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Il provvedimento dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere negato quando gli elementi relativi alla persistente pericolosità, all'assenza di revisione critica delle condotte criminose e alla mancanza di un progetto risocializzante rendano non formulabile una prognosi favorevole, anche se al condannato sia stata concessa la detenzione domiciliare per ragioni di salute.
  • L'assenza di un progetto trattamentale concretamente orientato alla risocializzazione, anche mediante attività lavorativa o di volontariato, può costituire elemento ostativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
  • In sede di ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza non è consentito sollecitare una diversa o alternativa lettura dei dati processuali già valutati dal giudice di merito; la censura deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • L'affermazione secondo cui una condizione psichica renderebbe inesigibile la revisione critica delle condotte criminose deve essere adeguatamente argomentata e non può risolversi in una deduzione meramente assertiva, soprattutto quando il giudice di merito abbia già valutato la documentazione sanitaria.
  • La maggiore idoneità dell'affidamento in prova a soddisfare esigenze assistenziali non supera, di per sé, gli indicatori di persistente pericolosità e la mancanza di un progetto trattamentale individualizzato posti a fondamento del diniego della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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