Cassazione Civile, Ordinanza n. 35098/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società in liquidazione ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale su richiesta del pubblico ministero. La ricorrente ha dedotto un unico motivo di cassazione, denunciando violazione degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., oltre a omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che il procedimento penale instaurato a carico del proprio legale rappresentante, nel quale erano stati accertati fatti asseritamente coincidenti con quelli posti dal pubblico ministero a fondamento dell'istanza di fallimento, avesse carattere pregiudiziale rispetto al giudizio civile. In particolare, la società ha affermato che l'istanza di fallimento si fondava esclusivamente su debiti tributari derivanti dalla contestata simulazione di una cessione d'azienda tra due società e che la sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile, aveva escluso la sussistenza di una cessione fittizia e, quindi, la ricostruzione debitoria utilizzata nel procedimento concorsuale. Da ciò la ricorrente faceva discendere l'efficacia del giudicato penale anche nel giudizio civile di reclamo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato, anzitutto, che il ricorso non rispettava l'onere di specifica indicazione e riproduzione del contenuto dell'istanza di fallimento, non essendo stato riportato né allegato in modo adeguato l'atto sul quale si fondava la censura. Nel merito, ha chiarito che la sentenza penale invocata non poteva essere utilizzata, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per dimostrare direttamente l'esistenza o l'inesistenza di meri fatti materiali nel giudizio civile, poiché in tal caso manca una regola di diritto vincolante cui il giudice civile debba conformarsi. Ha inoltre affermato che la produzione in cassazione della sentenza penale e del relativo giudicato era inammissibile, perché estranea all'ambito dell'art. 372 c.p.c. quando venga dedotta soltanto per contestare l'accertamento di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del penale è possibile solo quando sussista una pregiudizialità tecnica tra i due giudizi e la decisione penale possa spiegare efficacia di giudicato nel processo civile.
Il giudicato penale è rilevante nel civile solo nei limiti in cui la legge sostanziale colleghi al reato un effetto sul diritto dedotto in giudizio; non può essere invocato per ottenere nel giudizio civile una mera conferma di fatti materiali.
È richiamato insieme agli artt. 295 c.p.c. e 654 c.p.p. come base normativa della pretesa pregiudizialità penale, ma la Corte esclude che nella specie ricorrano i presupposti per la sospensione o per l'efficacia del giudicato.
Viene utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale, ma la censura è respinta perché infondata nei presupposti giuridici.
Il dedotto omesso esame di un fatto decisivo non è accolto, poiché la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutazione di fatti e di effetti del giudicato penale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui non riproduce specificamente il contenuto dell'istanza di fallimento né ne indica adeguatamente l'allegazione.
La produzione in cassazione della sentenza penale e del certificato di passaggio in giudicato è inammissibile quando è diretta solo a provare fatti materiali e non un giudicato rilevante sul piano della regula iuris.
È il parametro normativo dell'istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero, ma il suo contenuto non è stato adeguatamente trascritto nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma introduttiva della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale richiede una dipendenza tecnica tra i due giudizi: non basta che gli stessi fatti siano oggetto di entrambi, occorre che la norma sostanziale applicabile nel civile faccia dipendere il diritto controverso dalla commissione del reato.
- Il giudicato penale può essere opposto nel giudizio civile solo nei limiti in cui produca un effetto giuridico sulla decisione, non quando sia invocato per far valere o contestare direttamente la verità di meri fatti materiali.
- In cassazione, la produzione di sentenze e documenti relativi al giudicato è inammissibile quando serve soltanto a sollecitare una nuova valutazione del fatto, fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti: la mancata trascrizione del contenuto essenziale dell'atto posto a base della censura può determinarne l'inammissibilità.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una contestazione dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
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