Cassazione Civile, Ordinanza n. 04481/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dal contrasto tra il proprietario di alcune unità in un complesso edilizio costiero e i proprietari di un fabbricato confinante. La ricorrente sosteneva che, al momento dell'acquisto, fosse stato costituito sulla particella comune o pertinenziale un diritto di accesso alle unità e un diritto di parcheggio; assumeva che i vicini avessero impedito il transito, l'accesso e il godimento di tali diritti. In primo grado la domanda era stata rigettata e il tribunale aveva escluso che l'attrice avesse diritto di accedere, passare o sostare sulla particella indicata. In appello la ricorrente deduceva che il primo giudice avesse erroneamente qualificato l'azione come regolamento di confini anziché come tutela di servitù, con conseguente erronea dichiarazione di novità e inammissibilità della domanda proposta in appello; inoltre contestava l'accertamento tecnico dei confini e lamentava che la decisione si fosse basata in modo improprio sulla CTU e su un frazionamento del 1982. In cassazione articolava tre motivi: violazione degli artt. 163 n. 3 e 345 c.p.c. e degli artt. 949 e 1079 c.c., per erronea qualificazione della domanda e ritenuta novità in appello; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 950 e 1079 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per l'asserita indebita trasformazione della causa in un regolamento di confini e per l'uso della CTU; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'impossibilità di realizzare parcheggio e accesso dipendesse solo da una errata individuazione del confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda originaria come azione negatoria, poiché nell'atto introduttivo la ricorrente negava che i convenuti avessero diritti di godimento o di servitù sul cortile di sua proprietà; perciò la pretesa di far valere in appello un diritto di parcheggio e di passaggio su una diversa particella, pacificamente altrui, costituiva domanda nuova ed era inammissibile. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una impropria trasformazione della causa in actio finium regundorum, osservando che l'accertamento dei confini era solo strumentale a verificare se le condotte denunciate insistessero sul fondo dell'attrice o su quello dei convenuti. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la decisione di merito si era fondata su una pluralità di elementi probatori e che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile per effetto dell'art. 348-ter c.p.c., perché la Corte d'appello aveva condiviso integralmente la ricostruzione del primo giudice. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per le stesse ragioni, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per dedurre la violazione dei requisiti della domanda introduttiva; la Corte ha ritenuto il motivo infondato anche per difetto di specificità del ricorso.
Invocato in relazione alla pretesa novità della domanda proposta in appello; la Corte ha condiviso la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova.
Richiamato dalla ricorrente per qualificare la tutela petita come azione negatoria; la Corte ha confermato che la domanda originaria aveva natura negatoria.
Richiamato insieme all'art. 949 c.c. per la tutela delle servitù; la Corte ha distinto tra domanda originaria negatoria e pretesa confessoria proposta in appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Criterio di ricorso per violazione di legge invocato per i primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure di omesso esame di fatti decisivi, anche per effetto dell'art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la censura è stata ritenuta infondata.
La Corte ha chiarito che l'accertamento dei confini può essere svolto anche incidentalmente per verificare la fondatezza della domanda e l'estensione dei fondi.
Richiamato per escludere la validità della nomina di un nuovo difensore senza procura notarile o autenticata, trattandosi di giudizio soggetto alla disciplina previgente alla riforma del 2009.
Utilizzato per dichiarare inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la domanda introduttiva è costruita come azione negatoria, la successiva pretesa di accertare un diritto reale di servitù su una diversa porzione di fondo integra domanda nuova, quindi inammissibile in appello.
- L'individuazione dei confini può essere effettuata anche incidentalmente, non come autonomo giudizio di regolamento di confini, quando sia necessaria per stabilire se la condotta denunciata incida sul fondo dell'attore o su quello del convenuto.
- Nelle azioni volte alla tutela di diritti reali o alla negazione di servitù, la proprietà e l'estensione del bene possono essere provate con ogni mezzo, compresi presunzioni e consulenza tecnica, senza necessità di sola prova documentale rigorosa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; il sindacato resta limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza d'appello abbia aderito integralmente alla ricostruzione del primo giudice, operando il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.
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