Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da una domanda possessoria proposta da un soggetto che lamentava l’apposizione, da parte del condominio, di una fioriera sullo spazio condominiale sovrastante il piano interrato e l’autorimessa, asseritamente idonea a impedirgli l’accesso carrabile ai locali da lui utilizzati. In primo grado era stato emesso un provvedimento interdittale di rimozione della fioriera, poi revocato nel giudizio di merito promosso dal condominio ex art. 703 c.p.c. La Corte d’appello ha rigettato l’appello ritenendo non provato il titolo del preteso possesso/detenzione qualificata, poiché lo stesso attore aveva dichiarato di avere solo una disponibilità non titolata dei beni e non un possesso tutelabile, e comunque non risultava provato il passaggio carrabile. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per difetto di legittimazione attiva del rappresentante del condominio, con richiamo agli artt. 2266 c.c. e 83 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 1140, 1168 e 1170 c.c., sostenendo che il potere di fatto sull’area e l’accesso ai garages non richiedesse prova del diritto reale corrispondente e che esistesse un giudicato esterno favorevole; (3) omesso esame delle circostanze riferite dai testimoni; (4) violazione degli artt. 342, 345 e 705 c.p.c. per avere la sentenza affrontato questioni petitorie e omesso di esaminare documenti relativi al giudicato esterno. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: ha affermato che il rappresentante della società amministratrice del condominio era legittimato a stare in giudizio e a conferire il mandato, con ulteriore ratifica assembleare; ha ribadito che il detentore qualificato può agire in reintegrazione solo se prova il titolo della detenzione, e che nel caso concreto non era stata fornita prova del titolo né del passaggio carrabile; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 per la presenza di doppia conforme e ha rilevato che le deposizioni testimoniali non erano decisive; ha infine osservato che le doglianze sulle questioni petitorie e sul giudicato esterno erano generiche e non specifiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato la tutela possessoria richiesta. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza di prova del titolo di detenzione qualificata e del passaggio carrabile, nonché sulla legittimazione del rappresentante del condominio. È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma II, n. 4; terzo comma
l’onere di produrre gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda è soddisfatto anche mediante deposito del fascicolo di parte o della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio; la mancata specifica indicazione può però condurre a inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
nel giudizio di cassazione non è consentita, di regola, la produzione di nuovi documenti; è invece ammessa l’allegazione di documenti già acquisiti nei gradi precedenti, nei limiti in cui non introducano nuovi elementi di fatto.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione gli atti e i documenti rilevanti e confrontando le norme asseritamente violate con la sentenza impugnata.
richiamato nel motivo sulla legittimazione del rappresentante condominiale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato nel motivo sulla legittimazione del rappresentante condominiale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
il possesso/detenzione qualificata richiede la prova del potere di fatto e del relativo titolo, quando il soggetto agisce in tutela possessoria come detentore.
il detentore qualificato può proporre azione di reintegrazione solo se dimostra l’esistenza del titolo che fonda la detenzione e l’area di esercizio del potere di fatto.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.
indicato come base del giudizio di merito promosso dal condominio a seguito del provvedimento possessore.
in appello sono inammissibili i documenti prodotti tardivamente; la mancata censura della relativa declaratoria impedisce di far valere in cassazione il documento non esaminato.
in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
la Corte ribadisce che il motivo ex n. 3 richiede la puntuale indicazione delle norme violate e il confronto con la sentenza; il motivo ex n. 5 è precluso in caso di doppia conforme senza specifica dimostrazione della diversità delle rationes di fatto.
richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata reputata generica e inammissibile.
richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso che la decisione avesse impropriamente trattato questioni petitorie in modo rilevante per l’esito.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso impone di indicare con precisione gli atti, i documenti e le norme asseritamente violate, nonché di confrontare il contenuto precettivo delle norme con la ratio della sentenza impugnata; doglianze generiche sono inammissibili.
- La produzione documentale in cassazione è ammessa solo nei limiti dei documenti già acquisiti nei gradi di merito e solo se necessaria ai fini dell’esame del ricorso; non è consentito introdurre nuovi elementi di fatto.
- Il detentore qualificato che agisce in reintegrazione deve provare non solo il fatto materiale del potere sulla cosa, ma anche il titolo che giustifica la detenzione; in mancanza di tale prova la tutela possessoria non può essere riconosciuta.
- In materia possessoria, la qualità di condomino o l’esercizio di un uso diverso e non corrispondente al preteso spoglio non bastano a fondare la tutela se non è provato il concreto e specifico passaggio o uso del bene contestato.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
- Le doglianze fondate su prove testimoniali sono inidonee quando non colmano la mancanza di prova del titolo o della detenzione qualificata richiesta per la tutela invocata.
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