Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato ai due ex soci un’intimazione di pagamento per imposte dovute in base a un precedente accertamento societario definitivo, relativo a utili e costi indeducibili dell’anno d’imposta 2012, nei confronti di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese. I soci avevano impugnato l’atto e i giudici di merito avevano accolto la loro tesi, ritenendo non dimostrato quel quid pluris necessario per derogare al principio della responsabilità limitata dei soci di società estinte. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, per avere la CTR aderito in modo acritico alla decisione di primo grado senza esporre un autonomo percorso argomentativo; dall’altro, la violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente escluso la responsabilità dei soci, poiché l’accertamento definitivo riguardava utili occulti di una società a ristrettissima base, presuntivamente distribuiti ai soci e non reinvestiti né accantonati. L’Agenzia ha inoltre valorizzato la mancata emersione di tali utili nelle scritture contabili e nel bilancio finale di liquidazione, nonché la composizione ristretta della compagine sociale e la tempistica della cancellazione della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, evidenziando che la sentenza impugnata non aveva effettivamente confrontato la specifica doglianza dell’Ufficio sulla presunzione di distribuzione degli utili occulti in una società a ristrettissima base, limitandosi a condividere la decisione di primo grado senza una motivazione autonoma e specifica. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La percezione di somme in sede di liquidazione non opera solo come limite quantitativo della responsabilità del socio, ma, nelle controversie tributarie relative a società estinte, integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, la cui prova può essere richiesta al Fisco se contestata; tuttavia, nel caso di utili occulti di società a ristretta base, la riscossione può essere provata per presunzione di distribuzione ai soci.
La censura di violazione dell’onere della prova è stata accolta nella prospettiva per cui, in presenza di utili occulti e società a ristretta base, la prova della riscossione/distribuzione può derivare da presunzioni semplici, con conseguente errore del giudice di merito nel non considerare tale regola.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
I soci che abbiano ricevuto beni o denaro in assegnazione sono responsabili delle imposte dovute dalla società nei limiti del valore dei beni ricevuti; il valore si presume proporzionale alla quota di capitale, salvo prova contraria. La norma è richiamata come base della responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta.
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza è stata censurata per motivazione apparente o insufficiente, perché non rendeva percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata quale parametro della nullità della sentenza per mancanza di motivazione adeguata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata dalla decisione d’appello per il solo rinvio acritico alla sentenza di primo grado.
Massime di principio
- L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori sociali non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci, i quali rispondono nei limiti previsti dal regime dei debiti sociali.
- Nelle controversie tributarie relative a società estinte, la percezione di somme in sede di liquidazione non attiene alla legittimazione passiva in senso stretto, ma all’interesse ad agire del creditore, e se contestata deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria.
- Quando l’accertamento riguarda utili occulti di una società a ristrettissima base, la distribuzione degli utili ai soci può presumersi, salvo prova contraria, e tale presunzione può fondare la prova della riscossione di somme rilevante ai fini della responsabilità del socio.
- In presenza di utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta compagine, non è necessario che vi siano specifiche risultanze contabili di distribuzione; il giudice deve valutare la presunzione di attribuzione ai soci e l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
- È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che, su una questione decisiva e specificamente devoluta, si limiti a un richiamo acritico della decisione di primo grado senza esporre un autonomo percorso argomentativo.
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