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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40871/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo di natura liquidatoria presentato da una società immobiliare. Il Tribunale aveva omologato il concordato respingendo l’opposizione di una banca creditrice; la Corte d’appello, sul reclamo della banca, aveva confermato l’omologa. In particolare, la banca contestava: 1) l’ammissione al voto di crediti derivanti dalla risoluzione di alcuni preliminari di vendita, ritenuti assistiti da data certa sulla base delle scritture contabili della debitrice; 2) la violazione del contraddittorio e l’uso del principio di non contestazione per desumere la data certa; 3) la fattibilità giuridica del piano, sostenendo che l’aggiudicazione di alcuni immobili in sede esecutiva avrebbe impedito di considerarli nell’attivo concordatario; 4) la carenza di causa concreta della procedura, perché secondo la banca i creditori chirografari non sarebbero stati soddisfatti nella misura minima prevista e il piano non avrebbe avuto reale contenuto utile. La banca deduceva inoltre varie violazioni di norme processuali e fallimentari, tra cui gli artt. 2704 c.c., 115, 116, 101, 183 c.p.c., 160, 161, 168, 176, 180 l. fall., 187-bis disp. att. c.p.c. e altre disposizioni esecutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel procedimento concordatario, le scritture contabili prodotte dal debitore possono essere legittimamente utilizzate per verificare l’esistenza e l’anteriorità dei crediti ai fini dell’ammissione al voto, costituendo una disciplina speciale che deroga al principio generale dell’art. 2704 c.c. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello non aveva introdotto d’ufficio questioni nuove, ma si era limitata a valutare gli atti di causa secondo il principio di acquisizione processuale; inoltre la censura non colpiva la ratio decidendi. Ha respinto il terzo motivo perché la sopravvenuta domanda di concordato determina solo la quiescenza della procedura esecutiva ex art. 168 l. fall., e quindi le operazioni di vendita non concluse con pagamento del prezzo e decreto di trasferimento non incidono sull’attivo concordatario; l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. non era applicabile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché le doglianze sulla mancanza di causa concreta e sul mancato soddisfacimento dei chirografari investivano in realtà la fattibilità economica e una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, dovendo la verifica della causa concreta misurarsi sul piano predisposto dal debitore. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della banca alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Nel concordato preventivo la disciplina speciale consente di utilizzare le scritture contabili prodotte dal debitore per dimostrare l’anteriorità del credito ai fini del voto, anche in deroga al principio generale sulla data certa del documento.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo alla non contestazione non è stato ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione; la Corte ha valorizzato piuttosto l’acquisizione processuale e la mancata deduzione di specifiche contestazioni sull’affidabilità delle scritture.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura che lamentava un uso improprio della valutazione probatoria è stata respinta perché la Corte territoriale ha deciso sulla base degli atti acquisiti e non ha introdotto fatti estranei al processo.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo che lamentava la lesione del contraddittorio è stato ritenuto infondato, perché la questione sulla data certa era già stata posta nel giudizio di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte, poiché non vi era stata introduzione officiosa di una nuova questione.

  • art. 180 l. fall.

    Il tribunale deve verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione anche in assenza di opposizioni; la verifica può includere il controllo dei crediti ammessi al voto.

  • art. 176 l. fall.

    Le valutazioni del giudice delegato sull’ammissione provvisoria al voto sono soggette al successivo controllo del tribunale in sede di omologa.

  • art. 161 l. fall.

    Il debitore deve produrre le scritture contabili poste a base della verifica dell’elenco dei creditori e del controllo sulla procedura concordataria.

  • art. 171 l. fall.

    Il commissario giudiziale verifica l’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili prodotte dal debitore.

  • art. 168 l. fall.

    La domanda di concordato determina la sospensione/improseguibilità temporanea della procedura esecutiva, con quiescenza della vendita forzata e blocco della sua prosecuzione.

  • art. 160 l. fall.

    La doglianza sul mancato soddisfacimento del 20% dei chirografari è stata letta come attinente alla fattibilità economica del piano e non come un vizio sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    Non si applica quando la vendita esecutiva sia rimasta sospesa per effetto della domanda di concordato e non vi sia stata chiusura o estinzione della procedura esecutiva nei termini previsti dalla norma.

  • art. 2929 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo relativo alla vendita esecutiva, ma non ritenuto risolutivo dalla Corte.

  • art. 632 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo relativo alla vendita esecutiva, ma esclusa la sua decisività per la fattispecie esaminata.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo relativo alla vendita esecutiva, ma la Corte ha ricondotto la vicenda alla disciplina concordataria.

  • art. 486 c.p.c.

    Il giudice dell’esecuzione può provvedere alla sospensione della vendita quando interviene la domanda di concordato.

  • art. 487 c.p.c.

    La sospensione della vendita trova giustificazione nei poteri del giudice dell’esecuzione in presenza della preclusione concordataria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concordato preventivo il tribunale, anche in sede di omologa e anche in presenza di opposizione di singoli creditori, deve verificare la regolarità della procedura e la correttezza della formazione delle maggioranze, potendo riesaminare l’ammissione dei crediti al voto.
  • Ai fini della verifica dell’anteriorità del credito e della partecipazione al voto, le scritture contabili prodotte dal debitore nel concordato possono integrare, per disciplina speciale, il requisito della data certa, non operando in modo rigido il principio generale che esclude il ricorso ad atti rimessi alla sola disponibilità della parte interessata.
  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una critica che non si confronti con il fondamento decisorio è inammissibile.
  • La proposizione della domanda di concordato non estingue la procedura esecutiva in corso, ma ne determina la sospensione e la quiescenza: restano quindi inefficaci, ai fini dell’attivo concordatario, le vendite non ancora concluse con il pagamento del prezzo e il decreto di trasferimento.
  • Le contestazioni sulla sufficienza del soddisfacimento dei chirografari e sulla convenienza/realizzabilità del piano, quando implicano una diversa stima del patrimonio o una diversa valutazione del contenuto del piano stesso, attengono alla fattibilità economica e non sono di regola sindacabili in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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