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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25052/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato e rigettato la domanda risarcitoria dei proprietari. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Due proprietari hanno agito contro il loro difensore chiedendo il risarcimento del danno per la perdita, asseritamente evitabile, di un'autorimessa di loro proprietà, che un terzo avrebbe usucapito. La tesi era che l'avvocato, incaricato di intraprendere iniziative giudiziali per interrompere l'usucapione, avesse omesso di proporre l'azione di rivendicazione o comunque di attivarsi tempestivamente. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del conferimento di uno specifico mandato relativo alla vicenda dell'usucapione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo generiche e irrilevanti le prove dedotte, nonché insussistente il nesso causale perché, secondo la ricostruzione dei fatti, ogni iniziativa successiva al perfezionamento dell'usucapione sarebbe stata inutile. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la corte valutato i capitoli di prova sull'incarico professionale; 2) violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. per avere escluso la responsabilità del difensore nonostante la mancata attivazione nel periodo utile a interrompere il ventennio usucapivo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato lettere e presunzioni idonee a provare il mandato; 4) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per il diniego di ingresso alle prove orali sul rapporto di fiducia e amicizia; 5) nullità derivata della sentenza per vizi della precisazione delle conclusioni con trattazione scritta e per il mancato deposito del foglio di precisazione e delle note; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, che avrebbero dovuto essere integralmente compensate; 7) violazione dell'art. 182 c.p.c. in relazione alla procura alle liti, assumendo che la dicitura manoscritta 'in ogni fase e grado' fosse una mera correzione materiale e non un falso. La Corte ha tuttavia ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che i primi quattro erano preclusi dalla doppia conforme e, comunque, miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito e l'apprezzamento della rilevanza delle prove; il quinto era privo dell'indicazione della norma che commina la nullità; il sesto investiva una valutazione discrezionale non sindacabile e non risultava coerente nella censura; il settimo non colpiva la ratio decidendi, poiché la sentenza d'appello aveva escluso l'eccezione di inesistenza della procura e non ne aveva fondato la decisione sulla pretesa falsità della dicitura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente di censurare l'omessa assunzione di prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è precluso se non si dimostra divergenza nelle ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione della diligenza professionale.

  • art. 2236 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per la responsabilità del professionista, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze che miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili perché attinenti al merito.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la denuncia del vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica la norma di diritto su cui si fonda la censura di nullità.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità derivata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato per contestare la questione della procura alle liti, ma la censura non ha colpito la ratio decidendi.

  • art. 156 c.p.c.

    È la norma che avrebbe dovuto essere indicata a fondamento della dedotta nullità; la Corte rileva che non era stata specificamente evocata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel testo, ma il tema probatorio è stato affrontato in termini di onere della prova; non viene però attribuita una specifica regula iuris nel dispositivo.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito, salvo la specifica deduzione dei presupposti consentiti dalla legge per il vizio motivazionale.
  • L'omessa ammissione o valutazione di una prova non equivale, di per sé, a omesso esame di un fatto decisivo; la scelta del giudice di merito sulla rilevanza della prova è normalmente insindacabile in cassazione.
  • Le censure che denunciano la nullità di un atto o della sentenza devono indicare con precisione la norma che commina la nullità e la concreta ragione della dedotta invalidità; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della regolazione delle spese non è ammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione.
  • Un motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata: se la censura si dirige contro un profilo non decisivo o non posto a fondamento della pronuncia, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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