Cassazione Civile, Ordinanza n. 35522/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ricalcolo di una pensione di reversibilità in regime di convenzione internazionale, con richiesta di applicare alla prestazione ai superstiti gli incrementi in quota fissa previsti dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 sulla pensione diretta del coniuge deceduto. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto solo per il periodo successivo all'11 maggio 2007, ritenendo maturata la decadenza triennale per i ratei anteriori alla domanda giudiziale. In appello, invece, la ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento del diritto agli aumenti in quota fissa anche per il periodo dal 1 dicembre 1982 al 30 aprile 1984, con decorrenza del ricalcolo della reversibilità dal dicembre 2004. Nel ricorso per cassazione la parte pensionata deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di retrodatare i benefici alla decorrenza originaria della pensione diretta del dante causa; 2) erronea interpretazione e applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo l'inapplicabilità del termine di decadenza alle prestazioni pensionistiche e, comunque, la mancata valida eccezione di prescrizione da parte dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo della necessaria specificità, perché non ricostruiva in modo adeguato il thema decidendum nei gradi di merito né dimostrava come la domanda di retrodatazione fosse stata effettivamente proposta e coltivata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la sentenza d'appello aveva già escluso la decadenza e ritenuto non scrutinabile la prescrizione per mancata rituale eccezione, sicché la ricorrente era già risultata integralmente vittoriosa su tali punti. La Corte ha inoltre dichiarato che non sono dovute le spese per effetto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto con argomentazione specifica e circostanziata, idonea a mostrare la decisività della censura nel concreto svolgimento del processo; non basta il generico richiamo alle conclusioni svolte nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata reputata inammissibile perché non accompagnata da un interesse concreto alla riforma della sentenza impugnata, essendo la parte già integralmente vittoriosa sulla questione trattata.
art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità del termine triennale di decadenza al caso concreto, ritenendo tempestiva l'azione rispetto alla decorrenza della nuova disciplina.
legge 15 luglio 2011, n. 111
Norma di conversione del d.l. n. 98 del 2011, richiamata quale fonte delle modifiche in tema di decadenza per le azioni giudiziarie in materia previdenziale.
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
È la disposizione invocata dalla ricorrente come base della disciplina della decadenza in materia pensionistica; la Corte non ne ha affrontato nel merito l'interpretazione, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per il deposito dell'ordinanza.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La Corte ha dichiarato non ripetibili le spese di lite in ragione della dichiarazione della parte ricorrente resa ai sensi di tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato implicitamente nella statuizione finale sull'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se il ricorrente ricostruisce con precisione il contenuto della domanda, il percorso processuale e le ragioni per cui la decisione avrebbe effettivamente omesso di pronunciarsi su un capo decisivo; un richiamo generico alle conclusioni di merito è insufficiente.
- In cassazione, una censura è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza impugnata ha già accolto integralmente la posizione della parte sul punto contestato e la richiesta di una diversa affermazione di principio non comporterebbe alcuna utilità pratica ulteriore.
- La decadenza e la prescrizione in materia previdenziale possono essere rilevanti solo se ritualmente dedotte e se incidono concretamente sulla statuizione impugnata; in mancanza di una preclusione effettiva nella decisione di merito, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando la controversia riguarda la ricostituzione di una prestazione pensionistica, la qualificazione del petitum e l'individuazione dell'oggetto reale della domanda dipendono dal contenuto sostanziale delle allegazioni e non dalla sola formula usata nelle conclusioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35470/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35475/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35491/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35498/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35516/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35521/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →