Cassazione Penale, Sentenza n. 7220/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gualtieri ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita dal 19/12/2000 al 21/12/2002 (732 giorni), sostenendo che tale detenzione eccedeva la pena definitiva (240 giorni). In cassazione deduceva nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e motivazione apparente dell'ordinanza impugnata (art. 606 c.p.p.). La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che vi fossero condotte gravemente colpose del ricorrente che avevano concorso all'adozione e al mantenimento della misura e, altresì, valutando che la condanna per reato associativo e la quantificazione della pena escludevano il diritto alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la condanna per il delitto associativo (art. 416-bis c.p.) e la pena concretamente inflitta in primo grado escludono il diritto alla riparazione per l'intero periodo di detenzione. Quanto ai reati estinti per prescrizione, la Corte ha ricordato che la riparazione è possibile solo per la parte di detenzione eccedente la pena concretamente inflitta o la misura astrattamente applicabile in casi specifici; nel caso di specie non sussisteva tale eccedenza né un'ingiustizia formale. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale circa le condotte gravemente colpose (sulla base di convergenze telefoniche) che avrebbero avuto efficacia sinergica nel mantenimento della misura. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
La condanna per il delitto associativo costituisce titolo che può legittimare la compressione della libertà personale; la presenza di una condanna per tale reato esclude in linea di principio il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
art. 73 e art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
I reati di droga contestati (capo B) sono stati poi riqualificati ed estinti per prescrizione in appello; la Corte ricorda che quando le imputazioni sono estinte per prescrizione la riparazione è possibile solo per la parte di detenzione eccedente la pena concretamente inflitta o la pena astrattamente irrogabile nei casi previsti.
art. 314 c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione)
Norma regolatrice del diritto alla riparazione; la Corte ha applicato i principi interpretativi consolidati per valutare se sussistono i presupposti dell'indennizzo e ha ritenuto che nel caso concreto detti presupposti non ricorressero.
Richiamato dal ricorrente come norma la violazione della quale avrebbe determinato nullità; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura, giudicando valida la motivazione e l'istruttoria svolta in merito alle condotte ostative.
art. 606 c.p.p. (lett. c) e e))
Le censure dedotte in cassazione (nullità e motivazione apparente) sono state esaminate ai sensi di questa norma: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati e ha rigettato il motivo.
Richiamato per spiegare la determinazione della pena di otto mesi in appello quale aumento in continuazione; la pena concreta inflitta è stata utilizzata per confrontare la durata della custodia e verificare l'eventuale eccedenza indennizzabile.
Corte costituzionale, sent. n. 219/2008
Principio richiamato: la riparazione richiede che la detenzione abbia 'travalicato il grado di responsabilità personale' del detenuto; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non fosse configurabile nel caso di specie.
Massime di principio
- La presenza di una condanna per almeno un reato che giustifichi la custodia cautelare esclude generalmente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
- Se alcune imputazioni sono poi estinte per prescrizione, il diritto all'indennizzo può sussistere solo per la parte di detenzione che eccede la pena concretamente inflitta o, in casi particolari, la pena astrattamente applicabile; va fatta una precisa comparazione temporale.
- Condotte del detenuto valutate come 'gravemente colpose' e dimostrate con elementi concreti (es. convergenze telefoniche) possono impedire il riconoscimento della riparazione se hanno avuto ruolo sinergico nell'adozione o nel mantenimento della misura cautelare.
- In cassazione le censure devono dimostrare specifici vizi di motivazione o nullità processuali previsti dalla legge; allegazioni generiche di motivazione apparente sono spesso insufficienti.
- Per valutare l'indennizzo va preso come riferimento, di norma, il contenuto della pena concretamente inflitta in primo grado e la documentazione probatoria sull'effettiva ragione di mantenimento della misura cautelare.
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