Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna (14/06/2023) con tre motivi: 1) censura sulla ritenuta omessa pronuncia e conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.b), C.d.s. (si deduceva che l'imputazione originaria contestava solo il rifiuto al test e non anche la guida in stato di ebbrezza); 2) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo illegittimo il rilievo negativo attribuito al comportamento processuale e ad elementi già considerati nella fattispecie; 3) contestazione della mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, con l'argomentazione che la precedente concessione del beneficio non era effettivamente eseguita per ragioni di salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo e lo ha rigettato per il resto. Ha ritenuto che l'imputazione, alla lettura del capo d'accusa, comprendeva implicitamente anche la contestazione della guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 7, C.d.s.) assorbita nella successiva condotta di rifiuto al test, perciò la parte della sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità parziale e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per omessa pronuncia è stata annullata senza rinvio. Il resto del ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice d'appello sul diniego delle attenuanti generiche (mancanza di elementi positivi e presenza di precedente per analoga oggettività) e sul diniego della sostituzione con lavori di pubblica utilità (beneficio già fruito e revocato; norma che consente la sostituzione una sola volta). È stata dichiarata irrevocabile, ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen., l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art.186 Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285)
La Corte interpreta che il comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento) punisce con la sanzione prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (comma 2, lett.c), escludendo il concorso tra le due fattispecie: la condotta di guida in stato di ebbrezza può ritenersi assorbita nel rifiuto successivo, nel quadro della progressione criminosa
art.186, comma 9bis, Codice della Strada
«Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta»
La norma è stata applicata per escludere una nuova sostituzione con lavoro di pubblica utilità quando il condannato ha già beneficiato del medesimo strumento e la relativa misura è stata revocata
art.606, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo che definisce le specifiche censure ammissibili in ricorso per cassazione (lett.b, c, e): i motivi proposti si richiamavano a tali lettere per denunciare vizi di motivazione, errata applicazione di legge e contraddittorietà
Norma richiamata per la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, constatando che la parte della sentenza confermata è divenuta definitiva
Massime di principio
- Quando l'imputazione descrive sia la condotta di guida in stato di ebbrezza sia il successivo rifiuto al test, il rifiuto può essere interpretato come fattispecie autonoma che assorbe la precedente condotta al fine sanzionatorio (art.186, comma 7), escludendo concorso di reati e giustificando una pronuncia unitaria.
- La presenza del veicolo fermo con motore acceso e segnali sintomatici (eloquio sconnesso, alito vinoso, macchia di vomito) può essere ritenuta idonea a giustificare l'accertamento di guida in stato di ebbrezza e il successivo rifiuto, anche se il veicolo non era in movimento: la fase di fermata rientra nella nozione di circolazione ai fini della guida.
- Il comportamento processuale non collaborativo può concorrere alla decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, ma non dovrebbe essere l'unico elemento decisivo; il diniego è legittimo se il giudice indica l'assenza di elementi positivi che giustifichino le attenuanti e/o l'esistenza di elementi ostativi (es. precedente condanna per fatto analogo).
- La possibilità di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità è soggetta a limiti normativi (es. una sola sostituzione per la medesima persona ai sensi dell'art.186, comma 9bis): l'assenza di documentazione probatoria sulla effettiva mancata esecuzione precedente del beneficio può vanificare la richiesta difensiva.
- In sede di impugnazione, la correttezza formale dell'imputazione (tenore letterale del capo di accusa) è determinante: questioni di 'riqualificazione' o di omessa pronuncia richiedono attenta lettura del capo di imputazione e degli effetti penal-sanzionatori delle norme invocate.
- La Cassazione può annullare senza rinvio parti della decisione di merito quando ravvisa errore di diritto sulla valutazione dell'imputazione; tuttavia, conferma la decisione di merito quando la motivazione risulti congrua e sufficiente rispetto ai criteri giurisprudenziali consolidati.
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