Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che la Corte territoriale aveva escluso il beneficio della causa di non punibilità per 'reiterazione della condotta', ma tale reiterazione sarebbe un presupposto per la configurabilità del reato e dunque non poteva legittimamente essere usata per negare il beneficio. In appello la difesa aveva anche sostenuto che si trattava di guida con patente scaduta (e non di guida completamente in mancanza del titolo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che la motivazione della Corte territoriale riguardo all'uso della reiterazione per escludere l'art. 131-bis poteva essere errata, la Corte ha ritenuto che la doglianza proposta in appello fosse generica e aspecifica (limitata a enunciare la modalità della condotta: patente scaduta), priva di indicazioni sui fattori oggettivi o soggettivi idonei a configurare l'offesa di particolare tenuità. Ai sensi della giurisprudenza consolidata, i motivi generici sono originariamente inammissibili e tale inammissibilità non può essere sanata in Cassazione. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che l'applicabilità richiede la valutazione di specifici elementi oggettivi e soggettivi che attestino l'offesa di particolare tenuità. Non è sufficiente una deduzione generica sulla modalità della condotta; inoltre la Corte ha rilevato che l'uso della 'reiterazione' quale argomento per negare il beneficio è erroneo quando la precedente condotta costituisce presupposto della fattispecie.
art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada
Norma incriminatrice che sanziona la guida senza patente (anche se scaduta o mai conseguita). Nel caso concreto la condotta contestata (guida con patente scaduta/non conseguita) rientra nel paradigma dell'art. 116 C.d.S.; la distinzione formale tra patente scaduta e mancanza totale del titolo, se non meglio specificata con elementi idonei a dimostrare la particolare tenuità, non è di per sé sufficiente a fondare l'applicazione di art. 131-bis.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. occorre prospettare e motivare specifici elementi oggettivi e soggettivi che dimostrino l'offesa di particolare tenuità; enunciazioni generiche non bastano.
- Non è corretto utilizzare come motivo per negare il beneficio circostanze che costituiscono presupposto o elemento della fattispecie di reato: la reiterazione che è parte della configurazione del reato non può essere semplicemente impiegata per escludere la non punibilità senza adeguata analisi.
- I motivi generici proposti in appello sono originariamente inammissibili; tale inammissibilità rende improcedibile il ricorso per cassazione quando l'irregolarità attiene alla genericità della doglianza.
- In casi di reati stradali per guida senza patente, la difesa che chieda l'art. 131-bis deve descrivere con precisione le circostanze di fatto e le condizioni personali che giustificano la particolare tenuità (es. brevissima durata della condotta, danno inesistente o irrilevante, assenza di dolo grave, concreto e specifico comportamento riparatorio), non limitandosi a qualificazioni formali come 'patente scaduta'.
- Dal punto di vista processuale, l'imperizia nella formulazione dei motivi di impugnazione può rendere vano anche un possibile errore di diritto della Corte territoriale: la correttezza della decisione può essere irrilevante se il motivo di appello è inammissibile per genericità.
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