Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tondelli era stato condannato in primo grado e in appello per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e per aver provocato un sinistro (art. 187, commi 1, 1‑bis e quater, d.lgs. 285/1992). Il ricorso in Cassazione censurava, in primo luogo, la mancanza e l'illogicità della motivazione sul profilo essenziale dell'alterazione psico‑fisica: le sentenze di merito si erano limitate a rilevare la positività ai cannabinoidi senza spiegare in che modo tale positività dimostrasse che l'imputato guidasse effettivamente in stato di alterazione (difesa aveva anche riferito di un presunto colpo di sonno). In secondo luogo si contestava, in via autonoma, la valutazione apodittica dell'aggravante per aver causato il sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha stabilito che per la configurabilità del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è sufficiente la mera positività a sostanze stupefacenti, ma occorre dimostrare l'effettiva alterazione psico‑fisica durante la guida. I giudici di merito non hanno fornito adeguata motivazione sul nesso fra positività ai cannabinoidi e concreta alterazione al momento della guida; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna, sezione diversa. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 187
la condotta tipica della contravvenzione non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida "in stato di alterazione psicofisica" determinato da tale assunzione
La Corte interpreta l'art. 187 nel senso che la prova della responsabilità richiede non solo l'accertamento dell'uso di stupefacenti, ma anche la dimostrazione che tale uso avesse effettivamente determinato, al momento della guida, un'alterazione psico‑fisica. La mera positività biologica è insufficiente senza dati sintomatici e contestuali che dimostrino l'influenza durante la guida.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente al ricorrente di dedurre, tra le altre, l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o illogicità della motivazione: la Corte ha valutato tali censure e ritenuto fondato il vizio di motivazione relativo all'accertamento dell'alterazione.
Massime di principio
- Per i reati di guida sotto l'effetto di stupefacenti non basta la positività a esami biologici: è necessario provare che l'assunzione abbia effettivamente determinato un'alterazione al momento della guida.
- La prova dell'alterazione può essere bilanciata con esami biologici combinati a dati sintomatici rilevati al momento del fatto (comportamento, segni clinici, testimonianze, contesto), senza obbligo di una specifica analisi medica aggiuntiva, ma richiedendo una motivazione chiara e puntuale.
- Se il giudice non esplicita adeguatamente il nesso causale tra positività a droghe e alterazione psicofisica durante la guida, la decisione è vulnerabile a cassazione per vizio di motivazione.
- Le contestazioni della difesa (es. colpo di sonno) devono essere valutate concretamente e non neutralizzate apoditticamente: il giudice deve esaminare possibili concause e fornire ragioni probanti per escluderle.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale, il processo viene rinviato per nuovo esame; la parte pubblica può integrare le prove o precisare la motivazione per sostenere nuovamente l'accusa.
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