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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto estinto il reato per prescrizione ma aveva confermato la responsabilità civile del ricorrente per incendio. Tre censure: (1) violazione dell'art. 578 cod.proc.pen. e valutazione errata del nesso di causalità, con mancato riconoscimento di rilevanza autonoma alla condotta omissiva delle parti offese (stoccaggio non adeguato delle balle di paglia); (2) vizio motivazionale e mancata valutazione di elementi probatori che avrebbero escluso o messo in dubbio che il CLINCO avesse dato luogo all'abbruciamento o che le fiamme fossero partite dal suo fondo; (3) violazione di norme procedurali (artt. 578, 603, 533 c.p.p.) e chiedeva la rinnovazione del dibattimento con perizia per accertare dinamica e provenienza delle fiamme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Appello che aveva accertato la condotta negligente del CLINCO (abbruciamento di stoppie senza precauzioni) e il conseguente nesso causale con l'incendio che si era propagato fino alle balle di paglia della società cooperativa. Le doglianze sulla mancata rinnovazione istruttoria e sulla ripartizione della responsabilità civile sono state respinte: la questione della concorrente responsabilità della parte offesa non era stata estesa nel thema decidendi e, in ogni caso, la determinazione della quota di responsabilità e della liquidazione del danno resta compito del giudice civile. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende; nessuna statuizione sulle spese della parte civile per mancato utile contributo in Cassazione.

Norme richiamate

  • art.578 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'accertamento del nesso causale; la Corte di Cassazione non ha ritenuto violato il principio invocato, confermando che la motivazione di merito ha adeguatamente trattato la causalità tra condotta e evento.

  • art.2043 cod.civ.

    Norma base della responsabilità civile (illecito extracontrattuale). La Corte ricorda che, dopo l'estinzione penale, il giudizio civile va compiuto secondo criteri civilistici; tuttavia la valutazione della causalità nel processo penale, ai fini civili, può essere svolta dal giudice penale nei limiti del thema decidendi.

  • art.2055 cod.civ.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ripartizione di responsabilità e concorso di colpa; la Cassazione osserva che la quantificazione e la ripartizione eventuale della responsabilità concorrente spettano al giudice civile e che il giudice penale, in una condanna generica, decide soltanto sull'an debeatur.

  • art.423-bis cod.pen.

    Richiamato in riferimento all'entità e alla diffusività dell'incendio (colpita una porzione non modesta di bosco/terreno), confermando la rilevanza penale della condotta per gli effetti prodotti.

  • art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: il controllo è sulla presenza e coerenza logico-giuridica della motivazione e non sulla riscostruzione dei fatti o sulla preferibilità dell'apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito.

  • art.603 e art.533 cod.proc.pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla possibile rinnovazione del dibattimento e all'assunzione di prova peritale; la Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse fondata in Cassazione, essendo mancato il travisamento della prova emergente dagli atti in modo evidente.

  • art.616 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento da parte del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.182/2021

    Citata dal ricorrente per sostenere che, dopo estinzione del reato, il giudizio di responsabilità ai fini civili debba essere condotto su basi civilistiche. La Cassazione riconosce il principio ma rileva che nel caso specifico il thema decidendi era limitato al rapporto di causalità tra condotta del CLINCO e l'evento e che la Corte d'Appello ha valutato adeguatamente tale rapporto.

Massime di principio

  • Dopo l'estinzione penale del reato, il giudice che si pronuncia sulla responsabilità civile deve applicare criteri civilistici per l'accertamento dell'illecito, ma il giudizio di merito resta sindacabile in Cassazione solo quanto alla coerenza e alla logicità della motivazione.
  • La Corte di Cassazione non riformula i fatti: può censurare la motivazione solo se vi è un'evidente illogicità o un travisamento della prova immediatamente desumibile dagli atti indicati.
  • La contestazione di concorso di colpa della parte offesa (es. cattivo stoccaggio) deve essere specificamente dedotta e affrontata nel thema decidendi; in caso contrario la questione può essere rimessa alla sede civile per la quantificazione e la ripartizione del danno.
  • Se il giudice penale pronuncia una condanna generica al risarcimento, decide sull'an debeatur e non sul quantum o sulla percentuale di responsabilità fra più soggetti: la liquidazione e la ripartizione spettano al giudice civile.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria o di perizia in Cassazione ha scarse probabilità di accoglimento: tali mezzi vanno coltivati e motivati in sede di merito e il ricorso in legittimità richiede che emerga in modo chiaro e oggettivo un travisamento della prova.
  • Nel valutare il nesso causale tra una condotta negligente e un evento dannoso il giudice deve esaminare la continuità causale e se il comportamento omissivo di terzi abbia effettivamente introdotto un rischio del tutto nuovo ed eccentrico; l'interruzione della catena causale richiede prova convincente.

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