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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ridotto la pena inflitta per guida in stato di ebbrezza e reati connessi. In via preliminare richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., e in subordine dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, per presunta violazione dei principi costituzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) e dell'art. 6 CEDU, deducendo che il regime introdotto impedirebbe l'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'imputato assente. Con un unico motivo di merito è stata lamentata la mancata adeguata valorizzazione, nella sentenza impugnata, degli elementi a favore del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (violazione e falsa applicazione delle norme processuali e penali richiamate nel ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, confermando l'interpretazione secondo cui le nuove formalità si applicano anche al ricorso per cassazione proposto dall'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. La Corte ha richiamato precedenti orientamenti coerenti, ritenendo la normativa ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, e ha sottolineato l'esistenza di tutele compensative (allungamento termini di impugnazione e rimedio della restituzione in termini). Essendo l'inammissibilità dovuta ad onere formale senza assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    La Corte interpreta tali commi (introdotti dal d.lgs. 150/2022) come obblighi formali a pena di inammissibilità: la dichiarazione o elezione di domicilio va depositata unitamente all'atto di impugnazione e, se si procede in assenza dell'imputato, è richiesto un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente tale dichiarazione. Applicabili anche al ricorso per cassazione proposto dall'imputato assente.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    Norma transitoria che stabilisce l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di impugnazioni alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022); la Corte ritiene corretta l'applicazione ai casi come quello in esame.

  • art. 157-ter c.p.p., comma 3

    "3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"

    La norma si coordina con l'art. 581 e legittima l'esigenza di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio specifica per le notificazioni rilevanti, rafforzando la ragione per cui l'onere formale non è superabile dalla mera esistenza di precedenti domicili.

  • art. 164 c.p.p.

    "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1."

    La modifica normativa ha limitato la portata temporale della dichiarazione/elezione di domicilio, giustificando l'obbligo di depositare una nuova indicazione per le impugnazioni successive.

  • art. 175 c.p.p., comma 2.1 (novellato)

    Prevede il rimedio della restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; usata dalla Corte come misura compensativa a garanzia della compatibilità costituzionale della disciplina formale.

  • art. 420-bis c.p.p., commi 1, 2 e 4

    Richiamato per chiarire che la scelta dell'imputato di procedere in assenza deve essere volontaria e accertata dal giudice; l'imputato assente è quello a conoscenza del processo che sceglie di farsi rappresentare dal difensore.

  • Artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati dalla difesa come presunte fonti di illegittimità; la Corte li ha ritenuti non violati dalla nuova disciplina formale, ritenendo le norme compatibili con i diritti al giusto processo, all'uguaglianza e alla tutela giurisdizionale effettiva.

  • Altre norme citate dalla difesa (es.: art. 125 comma 3, art. 546 comma 1 lett. e), art. 605, artt. 132, 133, 62-bis, 163 c.p.)

    Richiamate nel motivo di merito e nelle censure procedurali e sostanziali; la Corte tuttavia ha deciso l'inammissibilità per vizi formali e non è entrata nel merito delle contestazioni sul riconoscimento delle attenuanti.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'atto di impugnazione deve essere corredato dal mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; in mancanza l'impugnazione è inammissibile.
  • Le nuove formalità introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) si applicano anche al ricorso per cassazione quando la sentenza impugnata è successiva alla data di entrata in vigore della riforma.
  • La normativa formale è considerata dalla giurisprudenza compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, anche perché corredate da misure compensative (allungamento dei termini per l'imputato assente e possibilità di restituzione in termini) che attenuano rischi di pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il difensore che assiste un imputato assente deve procurarsi tempestivamente il mandato specifico e la dichiarazione/e elezione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, al fine di poter validamente impugnare.
  • Se l'imputato dimostra di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, è possibile ottenere la restituzione in termini; pertanto, la prova di mancata conoscenza può riaprire la possibilità di impugnare anche dopo il decorso dei termini.
  • Le censure sostanziali (es. valutazione delle attenuanti) rischiano di non essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali: la verifica degli adempimenti formali è propedeutica all'esame del merito in cassazione.

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