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Sentenza

Sentenza n. 880/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 369/2024, resa nel giudizio R.G. 710/2023, del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5 novembre 2024 e notificata in data 9 novembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente, inclusa la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500 annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. Secondo la ricorrente, nonostante la notificazione della sentenza e successive diffide, il Ministero era rimasto inadempiente. Nel corso del giudizio è emerso che, nel febbraio 2026, il Ministero aveva accreditato gli importi principali tramite la Carta Elettronica del Docente, ma non aveva corrisposto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Tale esecuzione parziale è stata dedotta dalla ricorrente e non contestata dal Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento agli importi principali della Carta del Docente, ormai accreditati nel corso del giudizio. Ha invece accolto il ricorso limitatamente alla parte della sentenza del giudice del lavoro rimasta ineseguita, relativa alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione decorrente dall'insorgenza del diritto sino alla concreta attribuzione. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata il 9 novembre 2024, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il mancato pagamento della componente accessoria non era contestato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente, anche mediante ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua, nel caso concreto, il presupposto dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri conseguenti all'accertamento dell'inadempimento.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; nel caso concreto, il TAR ha valorizzato la mancata contestazione ministeriale dell'accredito parziale e dell'inadempimento residuo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all'obbligazione pecuniaria accertata giudizialmente.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue solo una parte del comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, la materia del contendere cessa limitatamente alla parte eseguita, mentre il ricorso deve essere accolto per la parte residua ancora ineseguita.
  • L'esecuzione parziale del capo principale di una sentenza non esaurisce l'obbligo conformativo quando restano dovute somme accessorie espressamente riconosciute nel titolo, come la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
  • Per l'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale, è sufficiente che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dei fatti dedotti dal ricorrente circa l'esecuzione parziale del giudicato e l'inadempimento residuo consente al giudice di porli a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Accertato l'inadempimento residuo, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega interna e di ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli stanziamenti.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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