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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20881/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società fornitrice aveva concluso un rapporto di fornitura di piastrelle con un'ATI composta da due imprese, per l'esecuzione della facciata di un nuovo edificio pubblico. Le piastrelle, secondo gli acquirenti, presentavano difetti: da un lato discromie tra partite successive, dall'altro inidoneità strutturale e rotture/sbeccature accertate in sede tecnica. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte il risarcimento; la Corte d'Appello, invece, aveva ritenuto che vi fosse un unico rapporto-quadro di fornitura, con ordini successivi nel tempo, e aveva attribuito rilievo anche alla discromia, affermando che la fornitrice avrebbe dovuto avvertire del rischio di variazione cromatica. La fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1325 n. 3, 1346 e 1418 c.c., sostenendo la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e l'erronea qualificazione come unico contratto di più forniture; 2) violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., sostenendo che l'ATI avrebbe potuto evitare il danno posando separatamente le piastrelle; 3) violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che le attrici non avrebbero provato un danno risarcibile, non essendo proprietarie dell'immobile e non avendo provato ulteriori esborsi verso la stazione appaltante; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., relativo alla resistenza richiesta dal progetto e alla conclusione che il CTU non avrebbe accertato vizi strutturali delle piastrelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure perché dirette, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'Appello, senza denunciare un'effettiva violazione della norma di diritto. In particolare, ha condiviso la lettura del giudice di merito secondo cui la clausola contrattuale era aperta e configurava un unico rapporto di fornitura, concretizzato in ordini successivi; ha osservato che la doglianza sulla nullità per indeterminatezza dell'oggetto mirava solo a sostituire una diversa interpretazione dei fatti; ha escluso la configurabilità, in sede di legittimità, della dedotta colpa del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. e ha confermato che il danno era stato riconosciuto per difettosità della merce ai sensi dell'art. 1494 c.c., non per le sole conseguenze sull'immobile; infine ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché il fatto indicato non era realmente omesso e comunque la censura richiedeva un nuovo esame del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo realmente trascurato; non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio di merito.

  • art. 1325 c.c.

    La censura sulla mancanza di un elemento essenziale del contratto non può essere fondata su una diversa lettura delle risultanze istruttorie circa l'oggetto effettivamente pattuito.

  • art. 1346 c.c.

    L'oggetto del contratto non è indeterminato quando il rapporto quadro consente di individuare, per ordini successivi, quantità, tipologia, prezzo e caratteristiche della prestazione secondo l'accordo originario.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per indeterminatezza o illiceità non può essere dichiarata se il contratto, interpretato complessivamente, consente di ricostruire l'oggetto della fornitura.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La deduzione del mancato uso dell'ordinaria diligenza del creditore richiede una verifica concreta dei presupposti del concorso colposo e non può risolversi in affermazioni astratte su comportamenti alternativi ipotetici.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va commisurato alla perdita derivante dall'inadempimento o dal vizio della cosa venduta, anche indipendentemente da ulteriori esborsi verso terzi o dalla proprietà del bene su cui la merce è impiegata.

  • art. 1494 c.c.

    Il venditore risponde dei danni derivanti dalla consegna di cosa viziata o non conforme alle caratteristiche pattuite, a prescindere dalle ulteriori conseguenze che il difetto possa avere nell'opera cui il bene è destinato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di un contratto di fornitura strutturato come rapporto quadro, la successiva indicazione delle quantità tramite ordini progressivi non rende indeterminato l'oggetto del contratto, se tipologia, caratteristiche e prezzo unitario sono già stati concordati.
  • La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per sovrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti e del contenuto negoziale.
  • La responsabilità per vizi della merce può essere affermata anche quando il danno sia correlato alla non conformità del bene alle caratteristiche pattuite, senza necessità di provare ulteriori pregiudizi patrimoniali verso terzi.
  • La deduzione del concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. richiede una valutazione concreta e contestualizzata della condotta alternativa omessa, non potendo fondarsi su ipotesi astratte.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il fatto indicato risulta comunque esaminato dalla sentenza impugnata o se la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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