Cassazione Civile, Ordinanza n. 22511/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, già inquadrato nell’Area quadri, profilo professional, posizione retributiva A2, ha agito per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nell’Area quadri livello A1 con decorrenza dall’8 ottobre 2003, sostenendo di avere svolto in modo continuativo ed esclusivo, fino all’ottobre 2005, mansioni proprie del livello superiore. In particolare, deduceva di essere stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per diversi cantieri e interventi edilizi/impiantistici in più province, in sostituzione di un altro professionista inquadrato A1, con compiti predeterminati dalla legge, autonomia decisionale, responsabilità e poteri non riducibili a mera consulenza. Con il primo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 21 c.c.n.l. 11 luglio 2003, delle leggi n. 190/1985 e n. 106/1986, dell’art. 13 L. n. 300/1970, dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., contestando l’interpretazione delle declaratorie collettive e la ricostruzione delle mansioni come meri supporti consulenziali; con il terzo motivo rivendicava il risarcimento del danno professionale, non patrimoniale e morale per l’illegittimo demansionamento o mancato corretto inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per effetto della doppia conforme, in mancanza di allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondati il secondo motivo e la censura di violazione dell’art. 2103 c.c., osservando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato l’art. 21 del c.c.n.l. 2003 e distinto l’Area quadri A1 dall’A2 sulla base dell’ampiezza dell’apporto professionale: A1 per funzioni di supporto alle politiche aziendali e per progetti/processi di rilevante importanza; A2 per supporto consulenziale e interpretativo su specifiche tematiche. Ha ritenuto che la valutazione di merito fosse coerente con il testo contrattuale e che le doglianze del ricorrente mirassero in realtà a una diversa lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, specie quanto alla dimensione geografica dell’attività e alla sostituzione di altro professionista. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non era stata dedotta una vera violazione dei limiti legali della prova, ma solo una critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento, preclusa dalla doppia conforme. Il terzo motivo sul danno è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando opera la preclusione della doppia conforme e il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
La doppia conforme preclude il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non è dedotta la diversità delle rationes fattuali delle due decisioni di merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove decisive esplicitamente dedotte o pone a base fatti notori o di scienza personale; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove.
La violazione ricorre solo se una prova legale è valutata come liberamente apprezzabile o viceversa; non quando si contesta il mero esercizio del prudente apprezzamento.
art. 21 c.c.n.l. 11.7.2003
La Corte ha interpretato le declaratorie distinguendo l’Area quadri A1, caratterizzata da funzioni di ampia rilevanza, supporto alle politiche aziendali e ruolo di riferimento in progetti/processi di importanza strategica, dall’A2, limitata a supporto consulenziale/interpretativo su specifiche tematiche e a mantenimento di standard qualitativi elevati.
Richiamata nel ricorso come fonte collegata alla disciplina delle mansioni del coordinatore per la sicurezza; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della norma.
legge n. 106 del 1986
Richiamata nel ricorso in relazione alle funzioni del coordinatore per la sicurezza; la Corte non ne formula una autonoma lettura.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni, senza autonoma decisione interpretativa nel provvedimento.
L’inquadramento superiore va verificato comparando le mansioni concretamente svolte con le declaratorie collettive; la Corte di merito aveva correttamente svolto tale procedimento in tre fasi e aveva escluso i presupposti del livello superiore rivendicato.
Richiamati dal ricorrente per contestare l’interpretazione del contratto collettivo; la Corte ritiene corretta l’interpretazione letterale e sistematica delle declaratorie.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta accolto né oggetto di specifica ratio decisoria autonoma.
Richiamato per il danno professionale dedotto; il motivo risulta assorbito dal rigetto delle censure sull’inquadramento.
Richiamato per il danno non patrimoniale e morale; il motivo resta assorbito.
Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica statuizione autonoma della Corte su tali norme.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di inquadramento superiore, il giudice deve accertare in fatto le mansioni effettivamente svolte, individuare le declaratorie del contratto collettivo e compiere il raffronto tra attività svolte e profilo rivendicato; solo all’esito di tale confronto può stabilirsi se ricorrano i presupposti del livello superiore.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio; occorre allegare un vero errore sull’utilizzo della prova legale o il mancato esame di prove decisive specificamente dedotte.
- Nell’interpretazione delle declaratorie collettive, il confronto tra profili professionali va condotto secondo il tenore letterale e sistematico delle previsioni contrattuali, valorizzando l’ampiezza dell’apporto professionale e il grado di autonomia e responsabilità richiesto.
- Quando una censura mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, essa non può tradursi in un motivo di violazione di legge, se la Corte di merito ha già svolto correttamente il procedimento di sussunzione tra fatto accertato e declaratoria contrattuale.
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