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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25361/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandataria)

La controversia

Una società di servizi ha convenuto in giudizio la compagnia aerea per ottenere, in nome e per conto di due passeggeri, la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo superiore a tre ore di un volo internazionale. La compagnia convenuta ha eccepito: a) il difetto di potere rappresentativo processuale e di legittimazione attiva della società attrice, sostenendo che il documento prodotto non fosse idoneo a conferirle rappresentanza sostanziale e processuale; b) il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere solo vettore contrattuale e che il vettore operativo fosse un'altra compagnia; c) l'erronea applicazione delle regole probatorie; d) la violazione del regolamento europeo, perché la responsabilità per la compensazione dovrebbe gravare sul vettore operativo. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria; violazione degli artt. 1704 e 1392 c.c. e degli artt. 77 e 317 c.p.c. sulla rappresentanza; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la valutazione della prova; violazione del regolamento CE n. 261/2004 sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla rappresentanza, osservando che il mandato scritto prodotto in atti attribuiva alla società attrice anche poteri di rappresentanza sostanziale e processuale e che non era necessaria l'autenticazione della sottoscrizione. Ha inoltre respinto le censure sulla legittimazione passiva e sulla prova, affermando che, ai fini del regolamento CE n. 261/2004, è obbligato il vettore aereo operativo, identificabile nel vettore che ha deciso di effettuare il volo e ne ha fissato l'itinerario; la circostanza che l'esecuzione materiale sia stata affidata a un ausiliario non esclude la responsabilità contrattuale del vettore verso i passeggeri ex art. 1228 c.c. La Corte ha infine escluso la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente ritenuto non assolto l'onere posto a carico della compagnia. La soccombente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Il potere di stare in giudizio per conto altrui può essere conferito solo a chi sia investito anche del potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto, salvo i casi di rappresentanza legale.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la rappresentanza legale dai casi di rappresentanza di fonte contrattuale.

  • art. 317 c.p.c.

    Nel giudizio davanti al giudice di pace è sufficiente un mandato scritto, senza ulteriori formalità come l'autentica notarile.

  • art. 1704 c.c.

    È stato evocato per sostenere la necessità di una procura idonea a conferire il potere di rappresentanza sostanziale.

  • art. 1392 c.c.

    La Corte ha affermato che la regola della forma della procura rispetto al contratto non si applica all'incarico di gestire una lite.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fatto impeditivo della responsabilità incombe sulla parte che lo invoca; la mancata prova non integra violazione della norma ma valutazione di merito.

  • art. 5 Reg. CE n. 261/2004

    Individua il vettore aereo operativo quale soggetto tenuto alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo rilevante.

  • art. 2 Reg. CE n. 261/2004

    La nozione di vettore aereo operativo richiede la conclusione del contratto con il passeggero e l'effettiva realizzazione del volo.

  • art. 7 Reg. CE n. 261/2004

    Prevede la compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri in caso di ritardo rilevante.

  • art. 1228 c.c.

    Il vettore contrattuale risponde verso i passeggeri anche dell'operato del soggetto ausiliario cui abbia affidato l'esecuzione del trasporto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il mandato scritto conferito da un soggetto interessato può attribuire a un terzo, oltre al potere processuale, anche la rappresentanza sostanziale necessaria a promuovere la lite, senza che sia richiesta un'autentica notarile della sottoscrizione, quando dal testo dell'atto emerga chiaramente la volontà di affidargli la gestione legale e processuale dell'affare.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, se il giudice si limiti a ritenere non provato un fatto impeditivo o estintivo dedotto dalla parte onerata.
  • Nel giudizio di cassazione la censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la mera valutazione di attendibilità o di forza persuasiva delle prove acquisite.
  • Ai fini del regolamento CE n. 261/2004, il vettore aereo operativo è il soggetto che ha deciso di effettuare il volo e ne ha fissato l'itinerario, assumendosi la responsabilità della sua realizzazione; il passeggero non è tenuto a farsi carico dei rapporti interni tra vettore contrattuale e ausiliari.
  • Il vettore contrattuale che si avvalga di un altro operatore per l'esecuzione del trasporto resta responsabile verso i passeggeri delle obbligazioni nascenti dal contratto, incluso il ritardo del volo, in applicazione dell'art. 1228 c.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniProveMora
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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