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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05611/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 5 maggio 2025 la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado del 6 marzo 2012 nei confronti di un imputato per concorso in un reato in materia di stupefacenti, rideterminando la pena in quattro anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, con sostituzione della pena accessoria con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito e che, in sostanza, mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito, oltre a risolversi in critiche di merito dirette a sollecitare una diversa lettura delle prove. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990

    richiamati come base della responsabilità per concorso in reato in materia di stupefacenti; la sentenza di merito è stata confermata sul punto

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato quale norma aggravatrice/di disciplina applicata nel capo di imputazione relativo al reato in materia di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti già esaminati nei gradi di merito.
  • Il travisamento del fatto non può essere dedotto per sollecitare alla Corte di cassazione una rilettura autonoma del compendio probatorio o l'adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti, essendo preclusa al giudice di legittimità la sovrapposizione del proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
  • Il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già affrontate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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