Cassazione Civile, Ordinanza n. 23102/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di quattro dirigenti medici, titolari di incarico di struttura semplice o di natura professionale, volta a ottenere il pagamento delle ore lavorate oltre le 38 settimanali in occasione dei turni di guardia medica notturna e festiva svolti negli anni 2009-2011. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che la retribuzione di risultato assorbisse il superamento dell'orario e aveva escluso il compenso straordinario; la corte d'appello ha invece riconosciuto il diritto al compenso per le ore eccedenti e, per la guardia notturna, anche la cumulabilità tra indennità di guardia e straordinario. L'azienda sanitaria ricorre per cassazione con un unico motivo articolato in tre censure: sostiene, da un lato, che l'art. 65 del CCNL 1996 pone un principio generale di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, derogabile solo da espressa previsione; dall'altro, che l'art. 16 del CCNL 2005 aveva natura temporanea e comunque non consentiva automatismi per gli anni di causa; infine, che l'art. 8 del CCNL 2006, applicabile ratione temporis, disciplina solo la guardia notturna e non quella festiva e prevede per la notte una indennità non cumulabile con lo straordinario. I lavoratori resistono chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le tre censure: ha respinto le prime due, confermando il quadro generale di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ma anche la possibilità, prevista dalla contrattazione collettiva, di riconoscere compensi aggiuntivi per specifiche prestazioni di guardia; ha invece accolto la terza censura, rilevando che la disciplina contrattuale vigente distingue la guardia notturna, per la quale l'indennità sostitutiva non è cumulabile con lo straordinario quando il turno sia svolto fuori dell'orario ordinario, dalla guardia festiva, che non rientra in tale esclusione. La Corte ha affermato che lo straordinario spetta per i turni di guardia svolti oltre le 38 ore se autorizzati, ma l'indennità di guardia notturna va corrisposta solo quando il turno si svolga integralmente o almeno in parte nell'orario ordinario; quando invece il turno notturno ricade fuori dell'orario ordinario, opera il compenso per straordinario e non anche l'indennità di turno. In applicazione di tali principi, le sentenze di merito sono state cassate limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in primo grado per dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese retributive anteriori al 16 settembre 2005
art. 65, comma 3, CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica e veterinaria
"La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato"
esprime il principio generale di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, di regola, esclude il compenso per lavoro straordinario salvo specifiche deroghe della contrattazione collettiva
art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001
"remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (...) nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio"
nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico fondamentale e accessorio del dirigente ha funzione onnicomprensiva
art. 16, comma 2, CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica
consente, sino all'entrata in vigore del contratto del II biennio economico 2004-2005, il ricorso al lavoro straordinario per le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro
art. 8 CCNL 5 luglio 2006 per la dirigenza medica, II biennio 2004-2005
ha riesaminato le modalità di retribuzione delle guardie notturne e ha previsto un compenso specifico, non cumulabile con lo straordinario quando il turno notturno sia svolto fuori dell'orario ordinario
art. 16, comma 8, CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica
impone ai dirigenti medici interessati di assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità
art. 28, comma 2, CCNL integrativo 10 febbraio 2004
ammette il lavoro straordinario per i soli dirigenti indicati e per i servizi di guardia e di pronta disponibilità, nonché per altre attività non programmabili
art. 19, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
"La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro e può essere assicurata anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario"
conferma che la guardia medica può essere retribuita anche mediante straordinario
art. 16, comma 4, CCNL integrativo 6 maggio 2010
ribadisce che il lavoro straordinario è ammesso solo per prestazioni eccezionali, espressamente e tempestivamente autorizzate e nei limiti previsti dalla contrattazione
costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale vige il principio di onnicomprensività della retribuzione, per cui il compenso ordinario remunera le funzioni e gli incarichi propri dell'ufficio; il lavoro straordinario è quindi eccezionale e richiede una specifica previsione normativa o contrattuale.
- Quando la contrattazione collettiva disciplina in modo speciale determinate prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, tale disciplina deroga al principio generale e va interpretata sistematicamente, valorizzando il coordinamento tra le diverse clausole contrattuali.
- Per i dirigenti medici titolari di incarico di struttura semplice o di incarico professionale, i turni di guardia medica svolti oltre l'orario ordinario e debitamente autorizzati possono dare diritto al compenso per lavoro straordinario.
- L'indennità prevista per la guardia notturna non è cumulabile con lo straordinario quando il turno notturno sia svolto fuori dell'orario ordinario di lavoro; essa invece spetta quando il turno si svolga integralmente o anche solo in parte nell'orario ordinario, secondo la disciplina contrattuale applicabile.
- La previa autorizzazione del datore di lavoro resta condizione rilevante per il riconoscimento del compenso da lavoro straordinario, salvo che la disciplina collettiva configuri una specifica deroga nei casi previsti.
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