Cassazione Penale, Ordinanza n. 35584/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione della Corte d'appello di Bari nella parte relativa alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio già rideterminato, senza ulteriori modifiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda due imputati condannati per furto aggravato: la Corte d'appello di Bari, dopo la rinuncia ai motivi di appello limitatamente al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica, ha confermato in parte la decisione di primo grado rideterminando la pena e riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, nonché al diniego di una sanzione sostitutiva. Il secondo ricorrente ha censurato solo la motivazione del diniego della sanzione sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati: quanto al primo, ha affermato che la rinuncia ai motivi sull'affermazione di responsabilità non impedisce al giudice di appello di valorizzare gli elementi fattuali già emersi dal processo ai fini del bilanciamento ex art. 69 c.p.; inoltre, la motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva è stata ritenuta congrua alla luce dei precedenti specifici e della condotta successiva. Quanto al secondo, è stata ritenuta logicamente adeguata la prognosi negativa fondata sulla professionalità delittuosa, sulla omogeneità e vicinanza temporale dei precedenti e sulla maggiore offensività del reato consumato rispetto al precedente tentativo.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, nel titolo di reato contestato
indicato come norma incriminatrice del furto aggravato oggetto di condanna
richiamato quale aggravante del furto contestato
la Corte afferma che il giudice può utilizzare i fatti emersi nel processo ai fini del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti
il principio devolutivo del divieto di reformatio in peius non impedisce di considerare i fatti accertati per finalità diverse dalla determinazione della responsabilità
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma richiamata dal primo ricorrente a fondamento della dedotta violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma richiamata dai ricorrenti a fondamento del vizio di motivazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per affermare il quadro normativo delle pene sostitutive di pene detentive brevi
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come precedente penale specifico del secondo ricorrente, valorizzato ai fini della prognosi negativa
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale non preclude al giudice di appello di valorizzare gli elementi fattuali già emersi nel processo per il diverso fine del bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p.
- Il principio devolutivo non impedisce al giudice di utilizzare i fatti accertati per finalità diverse dalla statuizione sulla responsabilità, purché resti nei limiti della questione devoluta.
- Nel giudizio di comparazione tra circostanze, è legittimo valorizzare sia elementi favorevoli all'imputato, come la resipiscenza, sia elementi sfavorevoli quali gravità del fatto e intensità del dolo, purché il ragionamento sia logicamente coerente.
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la prognosi negativa non può fondarsi in modo esclusivo sui precedenti penali, ma può essere sorretta dalla natura, dal numero e dalla vicinanza temporale di tali precedenti, oltre che dalla loro specifica omogeneità rispetto al nuovo reato.
- La presenza di precedenti specifici, soprattutto se ravvicinati e omogenei al fatto per cui si procede, può legittimare un giudizio di maggiore capacità delinquenziale e di perdurante inclinazione al delitto, idoneo a giustificare il diniego della sanzione sostitutiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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