Sentenza del 23/11/2018 n. 30342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la sentenza della CTR Campania relativa all'accertamento IVA per l'anno 2002, sostenendo principalmente che l'appello dell'Agenzia delle Entrate fosse stato notificato tardivamente. La sentenza di primo grado era stata depositata il 1° aprile 2008 e il termine lungo per impugnarla, considerando la sospensione feriale, scadeva il 18 maggio 2009, poiché il termine originario del 17 maggio cadeva di domenica. L'appello dell'Ufficio era invece stato consegnato all'ufficio postale il 19 maggio 2009. La società lamentava inoltre l'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione della CTR sull'eccezione di tardività e sul conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece la validità del recupero IVA fondato su scontrini non contabilizzati e sulla divergenza tra contabilità ufficiale e documentazione extracontabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società e ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, ritenendo tardivo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ormai passata in giudicato la sentenza di primo grado. Di conseguenza, il processo non poteva proseguire nel grado d'appello. I ricorsi incidentali dell'Agenzia delle Entrate contro la società estinta sono stati dichiarati inammissibili. È stata inoltre dichiarata fondata l'eccezione degli ex soci M.G. e L.M. di difetto di legittimazione passiva: l'Agenzia non aveva dedotto né provato che essi avessero ricevuto somme in sede di liquidazione, condizione necessaria per far valere nei loro confronti la responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c. I ricorsi incidentali degli ex soci sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di M.G. e L.M.
Norme richiamate
termine lungo per l'impugnazione
Il termine ordinario lungo per proporre impugnazione, applicabile ratione temporis, era pari a un anno, con aggiunta del periodo di sospensione feriale. Poiché la scadenza cadeva di domenica, il termine era prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Quando un termine processuale scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Consente alla Corte di cassare senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito, come nel caso di appello tardivo contro una sentenza ormai passata in giudicato.
i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio: l'obbligazione non si estingue automaticamente, ma può essere fatta valere nei confronti dei soci entro il limite di quanto eventualmente ricevuto in liquidazione. Tale ricezione deve essere allegata e provata dal creditore, anche quando si tratta dell'Erario.
La legittimazione degli ex soci a subentrare nel processo quale successori della società estinta presuppone la prova delle condizioni sostanziali della successione, in particolare dell'avvenuta percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione.
Gli eventi estintivi o modificativi della parte incidono sul processo secondo le modalità previste per l'interruzione. Se l'evento non viene dichiarato o notificato, opera il principio di ultrattività del mandato difensivo.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti in un unico procedimento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disciplina la rettifica della dichiarazione IVA e i poteri dell'Amministrazione finanziaria, inclusa la possibilità di fondare l'accertamento su elementi presuntivi e su documentazione extracontabile. In questa decisione, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché l'appello dell'Ufficio era tardivo.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione è una questione preliminare e decisiva: un appello proposto oltre il termine previsto è inammissibile e non consente al giudice di riesaminare il merito della controversia.
- Per verificare la scadenza di un termine processuale occorre calcolare correttamente il termine lungo, considerare la sospensione feriale applicabile e verificare se la scadenza cada in un giorno festivo o non lavorativo.
- Se una parte ha eccepito tempestivamente la tardività dell'impugnazione, il giudice deve esaminare e motivare espressamente tale questione; l'omissione può determinare la cassazione della sentenza.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non rende automaticamente inammissibile un'impugnazione già validamente predisposta dal difensore munito di procura, in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo.
- Gli ex soci di una società estinta non sono automaticamente responsabili dei debiti tributari della società: l'Amministrazione deve allegare e provare che abbiano ricevuto somme dal bilancio finale di liquidazione, entro il cui limite può essere esercitata la pretesa.
- Quando l'impugnazione è definita per ragioni processuali, come la tardività, il giudice di legittimità non esamina le contestazioni relative alla fondatezza sostanziale dell'accertamento fiscale.
- La presenza di documentazione extracontabile o di presunzioni fiscali può sostenere un accertamento, ma tali profili diventano irrilevanti se l'impugnazione dell'Amministrazione è stata proposta tardivamente.
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