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Sentenza

Sentenza del 23/11/2018 n. 1842 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Soggetti passivi IMU - Rapporti interni e verso terzi nelle società semplici - Obbligazioni della società semplice e dei soci - Scritture private tra società e soci - Versamenti sostanzialmente imputabili alla società semplice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società semplice ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2012 e 2013, sostenendo che l'immobile fosse utilizzato come abitazione principale dalla socia Mxx, alla quale sarebbe stato concesso in uso mediante scrittura privata registrata. La socia aveva già versato l'IMU applicando il regime dell'abitazione principale; la società ha quindi dedotto la violazione del divieto di doppia imposizione e, in subordine, ha chiesto di scomputare dall'importo accertato le somme già versate. È stata inoltre sostenuta la tesi secondo cui, essendo una società semplice di mero godimento, la proprietà sostanziale dell'immobile avrebbe fatto capo ai soci.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto corretta l'individuazione della società semplice quale soggetto passivo IMU per gli anni 2012 e 2013, poiché l'immobile risultava formalmente intestato alla società e le scritture private invocate dalla contribuente, oltre a essere state registrate dopo le annualità contestate, non erano state trascritte e non erano quindi opponibili al Comune. La disciplina interna della comunione tra soci non poteva prevalere sulla titolarità formale nei rapporti con l'ente impositore. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto che i versamenti effettuati dalla socia potevano essere sostanzialmente imputati alla società e dovevano essere scomputati dall'imposta accertata. L'appello è stato quindi parzialmente accolto: l'IMU è stata rideterminata in euro 6.286 per il 2012 e in euro 6.244 per il 2013, oltre interessi e sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione e la buona fede della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011

    I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

    La soggettività passiva IMU è individuata principalmente sulla base della proprietà o della titolarità di un diritto reale risultante dai registri e dalla visura catastale. Una situazione di mero utilizzo o un accordo interno non trascritto non è sufficiente, di regola, per sostituire il soggetto formalmente titolare nei rapporti con il Comune.

  • Norme civilistiche sulla comunione dei beni applicabili alla società semplice

    La comunione tra soci può disciplinare i rapporti interni e l'utilizzo del bene, ma non comporta necessariamente l'irrilevanza della società semplice quale autonomo centro di imputazione di obbligazioni civili e tributarie nei rapporti con i terzi.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, il Comune può fare affidamento sulla titolarità formale dell'immobile risultante dalla visura catastale e dai registri immobiliari; gli accordi interni tra soci o familiari non trascritti sono normalmente inopponibili all'ente impositore.
  • Una società semplice, anche se costituita per il mero godimento di immobili e priva di attività commerciale, può essere considerata soggetto autonomo per le obbligazioni tributarie connesse agli immobili formalmente intestati ad essa.
  • L'utilizzo dell'immobile come abitazione principale da parte di un socio non trasferisce automaticamente al socio la soggettività passiva IMU né consente di applicare l'esenzione o le agevolazioni previste per l'abitazione principale.
  • I pagamenti eseguiti da un socio possono essere imputati al debito tributario della società quando risulti sostanzialmente che siano riferiti allo stesso immobile e alla stessa imposta; ciò evita una duplicazione sostanziale del prelievo, pur senza modificare l'individuazione formale del soggetto passivo.
  • In presenza di versamenti già effettuati da un soggetto diverso dal proprietario formale, è opportuno documentare con precisione immobile, annualità, codice tributo e importi, chiedendo lo scomputo delle somme dall'accertamento.
  • Le scritture private relative a diritti reali immobiliari devono essere adeguatamente formalizzate e trascritte tempestivamente per poter essere fatte valere nei confronti dei terzi e dell'amministrazione comunale.

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