Sentenza del 23/11/2018 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Aosta
1. Giudice tributario - Potere-dovere di disapplicazione di atti regolamentari e a portata generale in caso di riscontrata illegittimità - Ricorre. 2. Giudizio tributario - Piena conoscenza delle questioni da parte del contribuente prima dell'avvio della lite - Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento - Non ricorre. 3. Giudizio tributario - Motivazione di atti regolamentari e a portata generale - Non necessita. 4. Giudizio tributario - Avviso bonario - Immediata impugnabilità - Sussiste. 5. Giudice tributario - Potere di vaglio nel merito di atti pubblici a contenuto generale rimesso dalla legge alla discrezione dell'organo estensore - Non ricorre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della disciplina regolamentare comunale in materia di TASI, il difetto o l'insufficienza di motivazione dell'avviso di accertamento e l'illegittimità dell'avviso bonario. Ha inoltre contestato la possibilità per il Comune di determinare discrezionalmente, fino ad azzerarli, i coefficienti utilizzati per la graduazione delle tariffe.
La decisione
Il giudice tributario può disapplicare, limitatamente alla controversia, regolamenti e atti amministrativi generali illegittimi. Tuttavia, l'avviso di accertamento è stato ritenuto valido perché il contribuente aveva già avuto piena conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, sicché la motivazione risultava sostanzialmente adeguata. Gli atti regolamentari e generali non devono essere specificamente motivati. L'avviso bonario, se quantifica in modo preciso il credito, è immediatamente impugnabile. Il giudice non può sostituirsi al Comune nel valutare nel merito una scelta tariffaria rimessa dalla legge alla discrezionalità dell'ente, compresa la riduzione o l'azzeramento dei coefficienti. Nel complesso, le contestazioni del contribuente non hanno condotto all'annullamento della pretesa impositiva.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario disapplica, se occorre, i regolamenti e gli atti generali rilevanti per la decisione, se ritenuti illegittimi.
Il giudice tributario ha il potere-dovere di non applicare, nel singolo processo, regolamenti o atti amministrativi generali illegittimi, senza necessariamente annullarli con efficacia generale.
Art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
La motivazione è sufficiente quando dagli atti e dalle circostanze del caso risulta che il contribuente conosceva già, prima della lite, i presupposti e le ragioni della pretesa.
Art. 3, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Regolamenti e atti amministrativi generali non necessitano di una motivazione esplicita analoga a quella richiesta per i provvedimenti individuali.
Massime di principio
- Il giudice tributario può disapplicare un regolamento comunale o un atto generale se lo ritiene illegittimo, ma tale disapplicazione opera normalmente solo nell'ambito della controversia concreta.
- Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo per motivazione sintetica o non dettagliata quando il contribuente abbia avuto piena e anticipata conoscenza delle ragioni della pretesa.
- La mancanza di una motivazione esplicita non vizia, di regola, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale.
- Un avviso bonario è immediatamente impugnabile quando contiene una quantificazione precisa del debito e produce una lesione concreta e attuale.
- Il giudice può verificare la legittimità della scelta amministrativa, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell'ente quando la legge attribuisce a quest'ultimo una discrezionalità espressa, salvo il caso di violazione di legge, irragionevolezza o manifesta illogicità.
- La contestazione di una tariffa comunale deve distinguere tra vizi di legittimità, sindacabili dal giudice, e valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione.
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