Sentenza del 23/11/2018 n. 3391 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Cause relative a diverse annualità - Separazione dei giudizi - Sentenza non definitiva - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza non definitiva è stata ritenuta illegittima per violazione di legge. Tuttavia, il vizio deve essere fatto valere dalla parte interessata mediante impugnazione. Se non viene impugnata, la sentenza passa in giudicato e il giudice non può successivamente rivalutare le domande già decise.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una sentenza non definitiva emessa dopo la separazione di procedimenti relativi a diverse annualità. Il giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune annualità e rinviato a nuovo ruolo le altre per la decisione nel merito. Secondo l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, tale modalità è illegittima: quando non è possibile decidere contestualmente tutte le domande e annualità, il giudice deve rinviare direttamente la causa a nuovo ruolo, senza emettere una sentenza non definitiva.
Norme richiamate
Art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Il riferimento normativo è all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La norma impedisce al giudice tributario di emettere una sentenza non definitiva quando, a seguito della separazione di cause relative a più annualità, non sia possibile decidere tutte le domande. In tal caso, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per una decisione contestuale.
Massime di principio
- Quando più annualità o domande sono collegate e non possono essere decise separatamente, il giudice deve evitare pronunce parziali non definitive e rinviare la trattazione a nuovo ruolo per decidere unitariamente.
- Una pronuncia processualmente illegittima non è automaticamente inesistente o inefficace: la parte interessata deve impugnarla nei termini previsti.
- La mancata impugnazione di una sentenza non definitiva può determinare il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella pronuncia, impedendo al giudice di riesaminare le medesime domande.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente se la decisione abbia natura definitiva o non definitiva e valutare l'immediata proposizione dell'impugnazione.
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