Sentenza del 23/11/2018 n. 2692 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di capitali - fallimento - successiva liquidazione - legittimazione a presentare dichiarazione integrativa di quella fallimentare - spetta anche al liquidatore - competenza esclusiva del curatore - non sussiste. Credito d'imposta - rimborso - presupposto - assenza di pretese pendenti da parte dell'erario - è tale. Pretesa erariale - concetto di pendenza - notifica di cartella di pagamento - non è necessaria - mera iscrizione a ruolo - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la legittimazione del liquidatore a presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo fallimentare della società e, dall’altro, il diritto al rimborso di un credito d’imposta. Il liquidatore sosteneva di poter integrare la dichiarazione già presentata durante il fallimento, anche dopo la chiusura della procedura, qualora il curatore non avesse provveduto entro il termine previsto. Contestava inoltre il diniego del rimborso, ritenendo che una pretesa tributaria potesse considerarsi pendente soltanto dopo la notifica di una cartella di pagamento.
La decisione
È stato riconosciuto che la competenza a presentare la dichiarazione integrativa non è riservata in via esclusiva al curatore fallimentare: il liquidatore può provvedervi quando il curatore non abbia presentato l’integrazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del fallimento. Tuttavia, il rimborso d’imposta può essere legittimamente negato se il contribuente presenta pendenze tributarie non estinte. A tal fine non è necessaria la notifica di una cartella di pagamento, poiché è sufficiente la mera iscrizione a ruolo risultante dall’estratto di ruolo. La decisione, pertanto, ha riconosciuto la legittimazione del liquidatore ma ha ritenuto sufficiente l’iscrizione a ruolo per giustificare il diniego del rimborso.
Norme richiamate
Norme in materia di dichiarazione dei redditi delle società in fallimento e di dichiarazione integrativa
L’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del fallimento
Il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione integrativa entro il termine previsto dalla legge. Se non lo fa, la legittimazione non viene meno, ma può essere esercitata dal liquidatore della società.
Norme in materia di rimborso dei crediti d’imposta e compensazione con debiti tributari
L’Amministrazione può negare il rimborso quando il contribuente abbia debiti tributari pendenti e non estinti.
Norme sull’iscrizione a ruolo e sulla riscossione delle imposte
La pendenza di una pretesa erariale può risultare dalla mera iscrizione a ruolo; la preventiva notifica della cartella di pagamento non è necessaria per impedire il rimborso.
Massime di principio
- La chiusura del fallimento non attribuisce necessariamente al curatore una competenza esclusiva e permanente: se il curatore non presenta tempestivamente una dichiarazione integrativa, il liquidatore può intervenire.
- Per ottenere un rimborso fiscale occorre verificare preventivamente l’assenza di debiti tributari iscritti a ruolo e non ancora estinti.
- La pendenza di un debito verso l’Erario può sussistere anche prima della notifica della cartella di pagamento; l’iscrizione a ruolo può essere già sufficiente a giustificare il diniego o la sospensione del rimborso.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere la legittimazione a presentare una dichiarazione dagli effetti economici del rimborso: il contribuente può essere legittimato a correggere la dichiarazione, ma il rimborso può comunque essere negato per la presenza di debiti tributari.
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