Sentenza del 23/11/2018 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Tarsu - Avviso di accertamento - Produzione di rifiuti speciali - Esenzione dalla tassazione - Assenza documentazione idonea ai fini dell'esenzione - Onere della prova al contribuente - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'assoggettamento alla TARSU di alcune aree aziendali sostenendo che vi si producessero rifiuti speciali e che, pertanto, tali superfici dovessero beneficiare dell'esenzione o dell'esclusione dalla tassazione. La controversia riguardava, in particolare, la mancata dimostrazione dell'effettiva delimitazione delle aree e delle condizioni necessarie per applicare il beneficio.
La decisione
La pretesa del Comune è stata ritenuta legittima. L'esenzione per le superfici che producono rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve individuare e delimitare adeguatamente tali aree e fornire documentazione idonea a dimostrare sia la produzione di rifiuti speciali sia la sussistenza dei presupposti dell'esenzione. Non avendo assolto tale onere probatorio, il contribuente non poteva ottenere lo sgravio e l'avviso di accertamento è stato confermato.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è collegata all'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, con le eccezioni previste dalla legge. L'esclusione o l'esenzione deve essere provata dal contribuente quando dipende dalla particolare natura delle aree o dei rifiuti prodotti.
Art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993
La disciplina regolamentare della tassa deve individuare le categorie e le superfici tassabili, tenendo conto della diversa attitudine alla produzione di rifiuti. La delimitazione delle aree e la documentazione delle condizioni di esclusione o esenzione sono elementi essenziali.
Cassazione n. 22800/2015
Ha ribadito che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o dell'esclusione dalla TARSU per le aree produttive di rifiuti speciali grava sul contribuente.
Cassazione n. 11351/2012
Ha affermato che la mancata dimostrazione dell'esatta delimitazione delle superfici e della concreta produzione di rifiuti speciali impedisce il riconoscimento dell'esenzione dalla TARSU.
Massime di principio
- L'esenzione o l'esclusione da un tributo sui rifiuti non si presume per il solo fatto che nell'attività siano prodotti rifiuti speciali.
- Il contribuente deve identificare con precisione le superfici interessate, separandole dalle aree ordinarie soggette a tassazione.
- La richiesta di esenzione deve essere accompagnata da documentazione concreta e verificabile, come planimetrie, descrizione dei cicli produttivi, formulari o registri relativi alla gestione dei rifiuti.
- In assenza di prova sufficiente, l'amministrazione può legittimamente assoggettare a tassazione le superfici dichiarate o accertate.
- Per contestare efficacemente un avviso, non basta allegare genericamente la produzione di rifiuti speciali: occorre dimostrare la corrispondenza tra specifiche aree, attività svolta e rifiuti prodotti.
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