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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43680/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari che, a seguito dell'annullamento parziale operato da questa Corte (annullamento relativo al capo A, rapina pluriaggravata), ha assolto l'imputato per la rapina ma ha rideterminato la pena complessiva per i restanti reati (capo D: cessione di stupefacenti; capo E: tentata estorsione; capo F: detenzione/cessione stupefacenti). I motivi articolati sono: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio di intangibilità del giudicato, perché la Corte d'appello non avrebbe potuto rideterminare la pena per i reati già irrevocabili; (2) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e del divieto di reformatio in peius per aver aumentato la pena complessiva rispetto a quella precedente; (3) mancata correlazione tra accusa e sentenza e contestuale errore nella qualificazione del capo D), perché la cessione era contestata con quantitativi imprecisati e quindi avrebbe dovuto applicarsi la causa di riduzione del "fatto lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (4) errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 rispetto al capo D) e travisamento degli atti in riferimento a presunti reati non contestati (traffico consolidato e rapina); (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre il ricorrente lamenta questioni connesse alla esecutività della pena già iniziata e all'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il principio consolidato è che l'irrevocabilità riguarda l'affermazione di responsabilità e non impedisce al giudice del rinvio di rideterminare la pena per i reati residui, purché non si violi il divieto di reformatio in peius; nel caso concreto la pena rideterminata non è risultata più grave di quella complessiva precedente. Il terzo motivo (richiesta di riconoscimento del "fatto lieve" per il capo D) è inammissibile perché la qualificazione del fatto è ormai investita da giudicato irrevocabile e perché la dedotta motivazione non risulta dal provvedimento impugnato; il quarto motivo (mancata correlazione accusa-sentenza) è assorbito; il quinto (attenuanti generiche) è inammissibile poiché il diniego di tali attenuanti era coperto dal giudicato formatosi con la pronuncia rescindente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento delle somme indicate in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    norma penale che definisce il reato di rapina pluriaggravata, indicata quale capo A dell'imputazione; utilizzata solo come riferimento alla fattispecie originaria poi esclusa nel rinvio

  • art. 61 c.p.

    circostanza aggravante richiamata nella contestazione originaria della rapina

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73 comma 1 disciplina le sanzioni per la cessione/ detenzione di stupefacenti; il comma 5 disciplina la riduzione di pena per il 'fatto lieve' quando la sostanza/quantitativo non supera determinate soglie. La Corte ha affermato che la qualificazione applicata al capo D) (comma 1) è ormai inviolabile per giudicato e che la dedotta applicazione del comma 5 non emergeva dagli atti

  • art. 649 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla intangibilità del giudicato; la Corte precisa che l'irrevocabilità riguarda l'affermazione di responsabilità ma non impedisce la rideterminazione della pena per i reati residui nel rispetto del divieto di reformatio in peius

  • art. 597 c.p.p.

    norma richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte conferma che il giudice del rinvio non può aggravare la posizione del condannato rispetto alla situazione precedente

  • art. 624 c.p.p.

    norma richiamata nel testo come riferimento al giudicato; la Corte segnala che il giudicato investe anche la qualificazione giuridica del fatto

  • art. 521 c.p.p.

    norma sul principio di legalità dell'accusa e correlazione tra imputazione e dispositivo; richiamata dal ricorrente per criticare la mancata correlazione accusa-sentenza

  • art. 522 c.p.p.

    norma processuale connessa alla precedente relativa alle nullità per mancata o insufficiente motivazione/correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto la censura assorbita o infondata

  • art. 81 c.p.

    rinvio alla disciplina dell'aumento per continuazione tra reati: utilizzata per spiegare il conteggio delle pene nella sentenza di primo grado e nel successivo computo in sede di rinvio

  • art. 135 c.p.

    norma usata per la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai fini del confronto quantitativo delle pene

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020)

    norma che autorizza la trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta perché la richiesta di discussione orale è pervenuta oltre i termini

  • art. 616 c.p.p.

    norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna alle spese per inammissibilità

Massime di principio

  • L'irrevocabilità del giudicato copre principalmente l'affermazione di responsabilità; non sempre impedisce al giudice del rinvio di rideterminare la pena per i reati residui, purché non si violi il divieto di reformatio in peius.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello o il nuovo giudizio peggiorino la posizione penale dell'imputato rispetto alla situazione precedente: la pena complessiva rideterminata non può risultare più gravosa in specie o quantità.
  • Quando una qualificazione giuridica del fatto è ormai divenuta irrevocabile (giudicato), le questioni relative a quella qualificazione e ai relativi benefici (es. 'fatto lieve') sono, di regola, inammissibili in sede di cassazione per i motivi qui illustrati.
  • Le eccezioni rilevanti per la qualificazione del fatto o per la richiesta di benefici (es. fatto lieve, attenuanti) devono essere sollevate tempestivamente e con modalità processuali corrette; questioni non dedotte nei riti precedenti possono risultare precluse.
  • La conversione delle pene pecuniarie in pena detentiva ai fini del confronto quantitativo è ammessa: il confronto tra pene di specie diversa deve considerare un criterio di ragguaglio per valutare eventuali aggravamenti.
  • Le censure sulle correlate accuse e motivazioni della sentenza richiedono che la controversia emerga chiaramente dal provvedimento impugnato; mere asserzioni non riscontrabili nella motivazione della sentenza sono difficilmente accoglibili in cassazione.

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