Cassazione Penale, Sentenza n. 43680/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Cagliari che, a seguito dell'annullamento parziale operato da questa Corte (annullamento relativo al capo A, rapina pluriaggravata), ha assolto l'imputato per la rapina ma ha rideterminato la pena complessiva per i restanti reati (capo D: cessione di stupefacenti; capo E: tentata estorsione; capo F: detenzione/cessione stupefacenti). I motivi articolati sono: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio di intangibilità del giudicato, perché la Corte d'appello non avrebbe potuto rideterminare la pena per i reati già irrevocabili; (2) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e del divieto di reformatio in peius per aver aumentato la pena complessiva rispetto a quella precedente; (3) mancata correlazione tra accusa e sentenza e contestuale errore nella qualificazione del capo D), perché la cessione era contestata con quantitativi imprecisati e quindi avrebbe dovuto applicarsi la causa di riduzione del "fatto lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (4) errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 rispetto al capo D) e travisamento degli atti in riferimento a presunti reati non contestati (traffico consolidato e rapina); (5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre il ricorrente lamenta questioni connesse alla esecutività della pena già iniziata e all'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il principio consolidato è che l'irrevocabilità riguarda l'affermazione di responsabilità e non impedisce al giudice del rinvio di rideterminare la pena per i reati residui, purché non si violi il divieto di reformatio in peius; nel caso concreto la pena rideterminata non è risultata più grave di quella complessiva precedente. Il terzo motivo (richiesta di riconoscimento del "fatto lieve" per il capo D) è inammissibile perché la qualificazione del fatto è ormai investita da giudicato irrevocabile e perché la dedotta motivazione non risulta dal provvedimento impugnato; il quarto motivo (mancata correlazione accusa-sentenza) è assorbito; il quinto (attenuanti generiche) è inammissibile poiché il diniego di tali attenuanti era coperto dal giudicato formatosi con la pronuncia rescindente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento delle somme indicate in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma penale che definisce il reato di rapina pluriaggravata, indicata quale capo A dell'imputazione; utilizzata solo come riferimento alla fattispecie originaria poi esclusa nel rinvio
circostanza aggravante richiamata nella contestazione originaria della rapina
art. 73 comma 1 disciplina le sanzioni per la cessione/ detenzione di stupefacenti; il comma 5 disciplina la riduzione di pena per il 'fatto lieve' quando la sostanza/quantitativo non supera determinate soglie. La Corte ha affermato che la qualificazione applicata al capo D) (comma 1) è ormai inviolabile per giudicato e che la dedotta applicazione del comma 5 non emergeva dagli atti
richiamato dal ricorrente come norma sulla intangibilità del giudicato; la Corte precisa che l'irrevocabilità riguarda l'affermazione di responsabilità ma non impedisce la rideterminazione della pena per i reati residui nel rispetto del divieto di reformatio in peius
norma richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte conferma che il giudice del rinvio non può aggravare la posizione del condannato rispetto alla situazione precedente
norma richiamata nel testo come riferimento al giudicato; la Corte segnala che il giudicato investe anche la qualificazione giuridica del fatto
norma sul principio di legalità dell'accusa e correlazione tra imputazione e dispositivo; richiamata dal ricorrente per criticare la mancata correlazione accusa-sentenza
norma processuale connessa alla precedente relativa alle nullità per mancata o insufficiente motivazione/correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto la censura assorbita o infondata
rinvio alla disciplina dell'aumento per continuazione tra reati: utilizzata per spiegare il conteggio delle pene nella sentenza di primo grado e nel successivo computo in sede di rinvio
norma usata per la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai fini del confronto quantitativo delle pene
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020)
norma che autorizza la trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta perché la richiesta di discussione orale è pervenuta oltre i termini
norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna alle spese per inammissibilità
Massime di principio
- L'irrevocabilità del giudicato copre principalmente l'affermazione di responsabilità; non sempre impedisce al giudice del rinvio di rideterminare la pena per i reati residui, purché non si violi il divieto di reformatio in peius.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello o il nuovo giudizio peggiorino la posizione penale dell'imputato rispetto alla situazione precedente: la pena complessiva rideterminata non può risultare più gravosa in specie o quantità.
- Quando una qualificazione giuridica del fatto è ormai divenuta irrevocabile (giudicato), le questioni relative a quella qualificazione e ai relativi benefici (es. 'fatto lieve') sono, di regola, inammissibili in sede di cassazione per i motivi qui illustrati.
- Le eccezioni rilevanti per la qualificazione del fatto o per la richiesta di benefici (es. fatto lieve, attenuanti) devono essere sollevate tempestivamente e con modalità processuali corrette; questioni non dedotte nei riti precedenti possono risultare precluse.
- La conversione delle pene pecuniarie in pena detentiva ai fini del confronto quantitativo è ammessa: il confronto tra pene di specie diversa deve considerare un criterio di ragguaglio per valutare eventuali aggravamenti.
- Le censure sulle correlate accuse e motivazioni della sentenza richiedono che la controversia emerga chiaramente dal provvedimento impugnato; mere asserzioni non riscontrabili nella motivazione della sentenza sono difficilmente accoglibili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43559/2023 del 27/10/2023
- Sentenza penale · 27 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43561/2023 del 27/10/2023
- Sentenza penale · 27 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43562/2023 del 27/10/2023
- Sentenza penale · 27 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43563/2023 del 27/10/2023
- Sentenza penale · 27 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43564/2023 del 27/10/2023
- Sentenza penale · 27 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43565/2023 del 27/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →