Cassazione Civile, Ordinanza n. 12708/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente, erede di un soggetto residente nel cratere sismico dei movimenti tellurici del dicembre 1990, aveva chiesto il rimborso delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, comprese le ritenute operate sul TFR liquidato nel 1992 al collocamento a riposo. Nel giudizio di merito l'Ufficio aveva riconosciuto il diritto al rimborso nei limiti di euro 32.223,49, pari al 90% delle trattenute subite nel triennio, ma la commissione tributaria aveva ridotto ulteriormente la somma, escludendo le trattenute sul TFR e ritenendo che questo dovesse essere parametrato a tutti gli anni del rapporto di lavoro e non solo all'anno di erogazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 per mancata considerazione del principio di non contestazione e del riconoscimento del debito da parte dell'Agenzia; secondo, violazione dell'art. 1, comma 665, della l. 190/2014 e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, assumendo che il rimborso per il c.d. sisma '90 dovesse comprendere anche la tassazione del TFR, essendo irrilevante la distinzione tra imposte versate 'per' o 'nel' triennio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha valorizzato, da un lato, il riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione per euro 32.223,49, non ritualmente contrastato nei gradi di merito; dall'altro, ha affermato che il TFR, pur maturando nel tempo, è tassato separatamente al momento dell'erogazione, senza scorporo per i singoli anni di contribuzione, e quindi rientra nel perimetro del rimborso previsto dalla disciplina del sisma del 1990. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.
Norme richiamate
il fatto non contestato deve essere valutato dal giudice; il riconoscimento del credito da parte dell'Ufficio, se ritualmente non specificamente contestato, assume rilievo probatorio
richiamato come parametro della motivazione della decisione tributaria
art. 1, comma 665, L. 190/2014
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (...) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, (...) al rimborso di quanto indebitamente versato (...)"
la norma va letta in senso comprensivo, ricomprendendo anche le ritenute operate sul TFR erogato nel 1992, poiché la tassazione separata colpisce il momento di erogazione e non richiede lo scorporo per annualità
artt. 17 e 19 d.P.R. n. 917 del 1986
sono richiamati per affermare che l'indennità equipollente/TFR è soggetta a tassazione separata e non a tassazione integrale
Massime di principio
- In tema di rimborso fiscale per il sisma del 1990, le ritenute operate sul trattamento di fine rapporto percepito nell'anno di erogazione rientrano nel perimetro del beneficio, poiché il TFR è assoggettato a tassazione separata al momento del pagamento e non va ripartito tra le annualità di maturazione.
- Il riconoscimento del debito o del credito da parte dell'Amministrazione, se ritualmente allegato e non specificamente contestato nei gradi di merito, deve essere considerato dal giudice come elemento probatorio rilevante ai fini della decisione.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, la locuzione relativa alle imposte versate 'per il triennio 1990-1992' non impedisce di includere le somme collegate al TFR, quando queste siano state effettivamente assoggettate a ritenuta nell'anno di liquidazione.
- Il TFR costituisce una forma di retribuzione differita e, ai fini tributari, la sua imposizione segue il criterio della tassazione separata sull'erogazione, senza scomposizione analitica per singoli anni di servizio.
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