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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25810/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un professionista, iscritto per anni alla Cassa dei dottori commercialisti e con versamenti anche all'INPS, di ottenere la pensione di anzianità in totalizzazione. Dopo il rigetto amministrativo e dopo che la Cassa aveva chiesto la regolarizzazione di annualità contributive, l'interessato aveva domandato all'INPS di essere riammesso al versamento dei contributi volontari sulla base di una vecchia autorizzazione del 1977, pur avendo sospeso i versamenti volontari da decenni. Il giudice di merito aveva ritenuto non abusiva la nuova azione, aveva riconosciuto la possibilità di riprendere i versamenti volontari presso l'INPS senza una nuova domanda, valorizzando l'autorizzazione originaria, e aveva fatto decorrere la pensione dal 1° novembre 2010 nei confronti della Cassa. La Cassa ha impugnato con cinque motivi: violazione della disciplina sulla prosecuzione volontaria e degli artt. 3 e 38 Cost. per aver ammesso la ripresa dei versamenti senza i requisiti di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente; violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 42/2006 per aver dichiarato il diritto nei confronti della Cassa anziché dell'INPS; errata decorrenza della pensione; erronea esclusione dell'abuso del diritto/processo; erronea condanna alle spese. L'INPS ha proposto un motivo unico contro l'affermazione secondo cui, fuori dei casi tassativi previsti, chi sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria potrebbe riattivarla dopo una lunghissima interruzione per scelta unilaterale.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile la memoria del professionista non costituito con controricorso, ha escluso la cessazione della materia del contendere e ha accolto congiuntamente i ricorsi della Cassa e dell'INPS. Ha affermato che la ripresa della contribuzione volontaria è possibile solo se, al momento della nuova domanda, ricorrono i requisiti di effettiva contribuzione previsti dalla disciplina vigente, onere di allegazione e prova a carico dell'assicurato; inoltre, nei casi di totalizzazione, il pagamento delle prestazioni è effettuato dall'INPS e la decorrenza della pensione di anzianità in totalizzazione segue il differimento di 18 mesi previsto dalla disciplina sopravvenuta, con conseguente erroneità della decorrenza individuata dalla Corte d'appello e della condanna della Cassa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Richiamati dalla Cassa a sostegno della censura, ma la Corte ha ritenuto conforme a tali principi la disciplina che subordina la prosecuzione volontaria al possesso dei requisiti legali e a termini perentori.

  • d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 1, 5, 7 e 10

    La prosecuzione volontaria è ammessa solo se sussistono le condizioni previste dalla disciplina vigente al momento della ripresa dei versamenti; il provvedimento autorizzativo ha natura meramente ricognitiva; i contributi versati in ritardo sono indebiti salvo forza maggiore.

  • L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3

    Richiamata insieme alla disciplina della contribuzione volontaria come parte del sistema normativo applicabile alla vicenda.

  • d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, artt. 5 e 6

    Per la ripresa dei versamenti volontari occorre, nel quinquennio precedente la domanda, il possesso dei requisiti di effettiva contribuzione; il riferimento temporale rilevante è la domanda di prosecuzione.

  • d.lgs. 5 giugno 2006, n. 42, art. 5

    Nella totalizzazione dei periodi assicurativi l'onere dei trattamenti grava sulle singole gestioni per la rispettiva quota, ma il pagamento degli importi liquidati è effettuato dall'INPS; pertanto la prestazione non poteva essere dichiarata nei confronti della Cassa.

  • d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 2, lett. b), conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    Per le pensioni in totalizzazione si applica il differimento di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti, sicché la decorrenza corretta era il 1° settembre 2014 e non il 1° novembre 2010.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata travolta per effetto della cassazione della sentenza.

  • artt. 1453 e 1457 c.c.

    Richiamati dall'INPS nel motivo relativo alla disciplina e alla perentorietà dei termini della contribuzione volontaria, a sostegno dell'irrilevanza della riattivazione tardiva.

Massime di principio

  • La prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali non può essere riattivata discrezionalmente dall'assicurato dopo una lunga interruzione: la ripresa è consentita solo se, al momento della nuova domanda, risultano integrati i requisiti di effettiva contribuzione previsti dalla disciplina vigente.
  • L'autorizzazione alla contribuzione volontaria ha natura meramente ricognitiva e non consolida un diritto a versare in futuro prescindendo dalle condizioni di legge; il riferimento temporale decisivo è la data della domanda di prosecuzione, non quella del provvedimento autorizzatorio.
  • Chi chiede la ripresa dei versamenti volontari ha l'onere di allegare e provare i requisiti contributivi richiesti nel quinquennio anteriore alla domanda.
  • Nella totalizzazione dei periodi assicurativi, il pagamento della prestazione è effettuato dall'INPS, mentre le singole gestioni sopportano l'onere per la propria quota; ne consegue che la condanna al riconoscimento della pensione deve essere correttamente indirizzata secondo la disciplina speciale.
  • Per le pensioni in totalizzazione soggette alla disciplina sopravvenuta, la decorrenza va determinata applicando il differimento previsto dalla legge, anche se i requisiti contributivi siano stati già maturati in precedenza secondo un diverso assetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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