Cassazione Penale, Ordinanza n. 17154/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente destinata a un uso non esclusivamente personale. I fatti descritti riguardano il rinvenimento, sulla persona dell'imputato e mentre si trovava su pubblica via a bordo di un'autovettura, di 11,64 grammi di marijuana e 20,59 grammi di cocaina, già suddivise in involucri, oltre a materiale per il confezionamento. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse compatibile con uso personale e contestando la valorizzazione del dato quantitativo, della suddivisione in involucri, del possesso di materiale da confezionamento e della condotta tenuta durante il controllo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato nonostante le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo congruo la destinazione allo spaccio della sostanza, valorizzando il dato quantitativo e qualitativo, la suddivisione in involucri, il possesso di materiale per il confezionamento e la condotta dell'imputato al controllo, comprensiva del tentativo di fuga e dei successivi tentativi di disfarsi della droga. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittima la motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi valorizzabili, sui numerosi precedenti per reati della stessa specie e sulla violazione della detenzione domiciliare. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale, richiamata come base della condanna confermata
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e non richiede più, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione della detenzione di stupefacente come finalizzata a uso non esclusivamente personale, il giudice può fondare il proprio convincimento su un complesso di indici sintomatici, quali quantità e qualità della sostanza, modalità di confezionamento, possesso di materiale per il confezionamento e condotta tenuta al momento del controllo.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta anche dal comportamento dell'interessato durante l'accertamento, se esso è coerente con un tentativo di occultamento, fuga o disfarsi della sostanza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e valorizzi dati negativi rilevanti, come precedenti specifici e violazioni di misure cautelari o alternative.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, è sufficiente che la motivazione del giudice di merito prenda in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare puntualmente tutte le deduzioni difensive, purché sia data risposta alle specifiche doglianze decisive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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