Cassazione Civile, Ordinanza n. 40100/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un architetto aveva convenuto in giudizio un comune deducendo di essere stato incaricato, insieme a un ingegnere, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo per la ristrutturazione e l'ammodernamento di un porto turistico. La convenzione prevedeva un compenso forfettario dovuto anche nel caso di mancato finanziamento regionale, con un compenso aggiuntivo in caso di erogazione dei fondi. Il professionista sosteneva di aver eseguito l'incarico e che il progetto fosse stato accettato senza riserve, chiedendo il pagamento della somma liquidata dall'ordine professionale. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando anche la risoluzione del contratto per inadempimento del comune. In appello, il comune aveva contestato la pronuncia, sostenendo che il saldo era condizionato al finanziamento regionale, che il mancato avveramento della condizione non gli era imputabile e che non ricorrevano i presupposti degli artt. 1358 e 1359 c.c. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato: nullità della motivazione della sentenza d'appello per apparente contraddittorietà tra affermazioni sul giudicato interno e sulla risoluzione; violazione del principio devolutivo dell'appello e dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte esaminato d'ufficio gli artt. 1358 e 1359 c.c.; violazione dei doveri di buona fede e correttezza e delle norme sulla condizione, sostenendo che il comune non si era attivato per costituire la società mista e avrebbe tenuto condotte incompatibili con l'interesse del professionista; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte posto a suo carico la prova dell'interesse contrario del comune e della condotta dolosa o colposa impeditiva della condizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello, letta nel suo complesso, aveva correttamente escluso la formazione del giudicato interno sulla risoluzione e aveva fornito una motivazione logica e comprensibile sulla natura del contratto e sulla pattuizione del compenso. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il tema dell'applicabilità degli artt. 1358 e 1359 c.c. era compreso nel devolutum, poiché l'appello del comune contestava proprio la sua responsabilità per il mancato finanziamento; inoltre, la questione era di puro diritto e poteva essere affrontata senza specifico contraddittorio. Ha poi rigettato i motivi terzo e quarto, valorizzando l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito: la clausola sul compenso forfettario era stata pattuita per coprire anche il rischio del mancato finanziamento e dell'eventuale mancata costituzione del partner privato, sicché tale evenienza era già contemplata e non imputabile al comune. La corte ha inoltre rilevato che il mancato finanziamento dipendeva da difficoltà tecniche non ascrivibili all'ente e che il comune aveva poi ottenuto un diverso finanziamento regionale per l'opera. La statuizione di merito sull'assenza di condotta dolosa o colposa e di interesse contrario del comune ha assorbito e reso non decisiva la doglianza sull'onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di motivazione/ nullità della sentenza dedotto in cassazione.
È richiamato insieme all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per denunciare l'asserita insufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
È invocato come fondamento del dovere di motivazione della decisione giudiziale.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale utilizzata per denunciare nullità della sentenza e violazione di norme sul procedimento.
È richiamato per individuare la fase in cui il professionista aveva formulato la domanda subordinata poi discussa in appello.
È invocato per sostenere che la corte d'appello avrebbe esaminato questioni non devolute; la Cassazione esclude la violazione.
È richiamato nel motivo relativo all'asserita mancanza di specifici motivi di appello sul tema delle condizioni contrattuali.
È richiamato nel medesimo motivo sul thema decidendum in appello e sulle domande/eccezioni non riproposte.
È richiamato in tema di comportamento delle parti in pendenza della condizione; la Corte ritiene la questione devoluta e rilevante, ma in concreto non decisiva per mancanza di condotta imputabile al comune.
È richiamato per la finzione di avveramento della condizione; la Corte esclude che ne ricorressero i presupposti, non emergendo dolo o colpa dell'ente nel mancato avveramento.
È invocato quale parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
È invocato quale parametro della buona fede nell'esecuzione del contratto.
È richiamato sia in relazione alla domanda di risoluzione sia nelle censure di violazione di legge.
È invocato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Cassazione osserva che la questione non era decisiva alla luce della ricostruzione fattuale del giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di decidere su questioni che costituiscono antecedente logico e giuridico dei motivi di gravame, anche se non richiamate espressamente, purché esse rientrino nel perimetro del devolutum.
- La questione dell'applicabilità degli artt. 1358 e 1359 c.c. può essere esaminata dal giudice di merito quando l'appello contesti, anche in termini generali, la responsabilità della parte per il mancato avveramento della condizione; se la questione è di puro diritto, non è necessario un ulteriore contraddittorio specifico.
- In presenza di una clausola contrattuale che preveda un compenso forfettario dovuto anche in caso di mancato finanziamento dell'opera, il rischio del mancato avveramento della condizione può ritenersi contrattualmente allocato tra le parti, con conseguente esclusione dell'imputabilità del mancato avveramento alla parte committente quando tale evenienza sia stata già contemplata nel sinallagma.
- La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase di pendenza della condizione richiede la dimostrazione di una condotta concretamente dolosa o colposa e di un interesse contrario all'avveramento della condizione; in mancanza di tali elementi, non è configurabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il mancato avveramento della condizione dipende da ragioni tecniche o da difficoltà non imputabili alla controparte, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
- La censura sull'erronea ripartizione dell'onere della prova non è decisiva se la decisione di merito si fonda, prima ancora, sull'accertamento dell'assenza di una condotta imputabile alla parte avvantaggiata e sulla diversa allocazione convenzionale del rischio.
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