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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32596/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di un soggetto a una selezione comunale per la stabilizzazione a tempo indeterminato di disoccupati impiegabili in un cantiere scuola-lavoro per il potenziamento dei servizi comunali. Il lavoratore ha dedotto che l’ente avrebbe errato nell’applicare i criteri di precedenza fissati dalla Commissione Regionale per l’Impiego e ha chiesto la costituzione del rapporto di lavoro e il risarcimento dei danni. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto che la partecipazione all’ultimo cantiere del 1999 integrasse il titolo di precedenza e ha disposto l’acquisizione officiosa di una certificazione comunale, valorizzando una traccia documentale già presente in atti come "pista probatoria". Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e dei principi di imparzialità e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso su una domanda diversa e tardivamente ampliata, e che avesse illegittimamente acquisito un documento sul quale la parte era decaduta; (2) violazione dell’art. 2043 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente quantificato il danno da ritardo nell’assunzione. Il controricorrente ha resistito e ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la censura con cui il Comune contestava l’estensione della domanda oltre il thema decidendum, osservando che la sentenza impugnata aveva affermato che il requisito di priorità era stato allegato sin dall’atto introduttivo e che il ricorrente non aveva trascritto e contestato in modo completo il contenuto degli atti rilevanti. Ha poi escluso l’illegittimità dell’acquisizione officiosa del documento decisivo, ribadendo che il giudice può acquisire anche prove rispetto alle quali la parte sia decaduta, purché il fatto sia stato ritualmente allegato e vi sia una pista probatoria idonea a colmare il deficit dimostrativo su un fatto decisivo. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché muoveva da un presupposto errato: la Corte d’appello non aveva liquidato il danno ma aveva qualificato la domanda come generica e aveva pronunciato solo una condanna generica al risarcimento del danno da ritardo, rinviando la liquidazione a un separato giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del Comune alle spese e rigetto della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato come base dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, da esercitarsi nel rispetto della rituale allegazione dei fatti e della finalità di accertamento della verità materiale.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Ritenuto compatibile con l’acquisizione officiosa di documenti anche se la parte sia decaduta dalla loro produzione, purché ricorrano i presupposti della prova indispensabile e della pista probatoria.

  • art. 366 c.p.c.

    Usato per affermare che il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e completo, con trascrizione e critica dei passaggi rilevanti degli atti processuali.

  • art. 2043 c.c.

    Censurato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno da ritardo; la Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta contro una decisione che non aveva ancora liquidato il danno.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, respinta perché non ravvisati mala fede o colpa grave.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio del lavoro, il giudice può acquisire d’ufficio anche una prova documentale tardivamente prodotta o preclusa alla parte, se il fatto è stato tempestivamente allegato e dagli atti emerge una concreta pista probatoria idonea a rendere il documento decisivo per la ricostruzione del fatto controverso.
  • La prova officiosa è ammissibile quando sia teoricamente idonea a colmare un deficit dimostrativo su un fatto decisivo e a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa; non è invece consentito utilizzarla per introdurre fatti nuovi estranei al thema decidendum.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio della sentenza impugnata: quando la decisione di merito fonda l’esito su una determinata ricostruzione degli atti o sulla genericità della domanda, la censura che presupponga una diversa lettura è inammissibile se non trascrive e critica puntualmente i passaggi rilevanti.
  • Non è censurabile in cassazione una mancata liquidazione del danno se il giudice di merito ha pronunciato solo una condanna generica e ha rimesso la quantificazione a un giudizio separato; in tal caso la doglianza sulla misura del danno è prematura.
  • La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata richiede la prova di mala fede o colpa grave della parte soccombente; la semplice infondatezza del ricorso o la complessità delle questioni non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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