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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43213/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate in appello per più reati relativi a episodi del 2016: capo 4 (favoreggiamento di arma da fuoco), capo 6 (minaccia grave e detenzione/porto di arma comune da sparo con aggravante del metodo mafioso), capo 11 (favoreggiamento rispetto a Busillo Alex), capo 14 (cessione di stupefacenti). I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi: errata applicazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni; mancata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 384 c.p. (per Timore di autoincriminazione/autoprotezione) con riferimento al capo 4; insufficiente prova o errata qualificazione del concorso nel reato contestato al capo 6; errata valutazione dell'aggravante del metodo mafioso; carenze probatorie sui capi 11 e 14 e censure al trattamento sanzionatorio (continuazione, pena base, attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo all'omessa applicazione dell'art. 384 c.p. in favore di Celso Felice rispetto al capo 4: ha annullato senza rinvio la condanna per il favoreggiamento (capo 4) perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. e, conseguentemente, ha rideterminato la pena complessiva limitatamente al capo 6 in anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa, lasciando immutate le pene già stabilite per i capi 11 (8 mesi) e 14 (2 anni ed euro 14.000 di multa). Per il resto i ricorsi di Felice sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Celso Gaetano è stato dichiarato inammissibile nella sua interezza: condanna al pagamento delle spese processuali e inflitta una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

Norme richiamate

  • art. 384 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la causa speciale di non punibilità (autoprotezione/timore di autoincriminazione) al comportamento di reticenza del soggetto che, per evitare di confermare circostanze che avrebbero direttamente aggravato la sua posizione in un quadro di conflitto tra gruppi, omette di fornire elementi alle indagini; perciò la condotta di favoreggiamento personale contestata al capo 4 è stata dichiarata non punibile.

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante del metodo mafioso)

    La Corte di merito aveva confermato l'applicazione dell'aggravante per la pubblica ostentazione della forza intimidatrice in luogo pubblico e in contesto di contrapposizione tra gruppi; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione in assenza di travisamento probatorio.

  • art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990

    Richiamata nella critica difensiva (sull'attenuante per assuntore o altro), la Corte ha giudicato il motivo generico e infondato per omesso confronto con la motivazione di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla congruità della determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del secondo grado in funzione della gravità del fatto e della personalità degli imputati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso di Gaetano, ove non sussistono elementi che escludano la colpa.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. può operare non solo in presenza di un immediato pericolo fisico, ma anche quando la reticenza o la falsa dichiarazione siano dettate da un timore immediato e inevitabile di autoincriminazione riconducibile a consequenzialità diretta tra la confessione e il nocumento alla libertà o all'onore.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il valore probatorio delle intercettazioni: le censure che mirano a una diversa valutazione in fatto sono inammissibili salvo travisamento della prova o manifesta illogicità nella motivazione di merito.
  • Per qualificare una condotta con l'aggravante del metodo mafioso è necessaria una valutazione concreta della carica intimidatoria e della pubblica ostentazione della forza di gruppo; non è sufficiente la mera presenza di armi in luogo pubblico senza elementi che provino la valenza intimidatoria riconducibile a un sodalizio.
  • Ricorsi generici o basati su mere asserzioni difensive senza confronto puntuale con la motivazione di merito saranno dichiarati inammissibili: è essenziale il preciso articolo critico e il confronto con le argomentazioni del giudice di appello.
  • La cancellazione di una condanna per un capo può comportare la rideterminazione della pena residua senza rinvio, se la modifica non necessita di nuovo accertamento di fatto da parte del giudice d'appello.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda se non prova la mancanza di colpa nella proposizione del gravame.

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